Sentenza n. 406/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 941/2024 del Tribunale di Messina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 941/2024 del Tribunale di Messina, recante condanna al pagamento di somme per demansionamento professionale e spese di giudizio
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., al decreto ingiuntivo n. 941/2024 del Tribunale di Messina, con il quale l'Azienda Ospedaliera era stata condannata a pagare € 49.634,57, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da demansionamento professionale, nonché le spese del giudizio, distratte in favore del difensore. Il ricorso chiedeva anche, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Dopo interlocuzioni finalizzate a una definizione stragiudiziale, i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, affermando di avere raggiunto un accordo con l'amministrazione e di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia era irrituale, poiché non sottoscritta personalmente da entrambe le parti o assistita da procura speciale e non notificata all'amministrazione intimata, come richiesto dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, l'inequivoca dichiarazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire consentiva comunque di dichiarare l'improcedibilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 84, comma 4, e dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e del complessivo comportamento processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo.
art. 114 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; la rinuncia formale era irrituale perché priva delle sottoscrizioni o della procura speciale richieste e non notificata all'amministrazione. Il comma 4 consente tuttavia di valorizzare la dichiarazione inequivoca di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso priva delle formalità previste dall'art. 84 c.p.a. non produce gli effetti propri della rinuncia formale, ma può comunque fondare la declaratoria di improcedibilità quando contiene una dichiarazione inequivoca del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto venir meno dell'interesse all'esecuzione del titolo determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se l'accordo satisfattivo con l'amministrazione non è formalmente documentato nel processo.
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