Sentenza n. 1254/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento: del Provvedimento della Questura di Caserta Cat.A. 12/Imm/23 Prot. n. 102, del 14.03.2023, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo fondato su precedenti penali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Caserta, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. Il diniego era stato fondato su una condanna del 2012 per rissa, ex art. 588 c.p., e su una condanna del 2020 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, qualificando tali precedenti come automaticamente ostativi al rilascio del titolo. Il ricorrente ha contestato tale automatismo, evidenziando che il reato di rissa non rientra nel catalogo dei reati automaticamente ostativi e che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, anche la condanna per il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti impone una valutazione concreta della pericolosità sociale. Ha inoltre denunciato l’assenza di una valutazione individualizzata della sua pericolosità attuale e la mancata considerazione della lunga permanenza in Italia, dell’inserimento lavorativo e sociale e dell’assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8 CEDU e del principio di bilanciamento degli interessi, per non avere l’Amministrazione ponderato l’interesse pubblico alla sicurezza con la sua vita privata e familiare, il radicamento ultradecennale in Italia e i legami familiari ed economici con la moglie e i tre figli residenti in Nigeria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il presupposto secondo cui le condanne indicate integrassero automaticamente una causa ostativa al soggiorno. La condanna per rissa del 2012 è estranea all’elenco tassativo dei reati automaticamente ostativi previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 e avrebbe potuto rilevare soltanto nell’ambito di una valutazione discrezionale complessiva della personalità e della pericolosità attuale dell’interessato. Quanto alla condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il TAR ha applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha escluso l’automatismo ostativo e imposto all’autorità amministrativa la verifica concreta della pericolosità sociale. La Questura, ritenendosi vincolata al diniego, non ha svolto un’istruttoria adeguata né ha motivato sulla pericolosità attuale e concreta, omettendo di considerare la durata della permanenza in Italia, l’inserimento lavorativo e sociale, la risalenza dei fatti e l’assenza di recidiva. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto illegittimo per mancato bilanciamento, ai sensi dell’art. 8 CEDU, tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il TAR ha annullato il diniego e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza mediante una valutazione concreta, attuale e individualizzata, preceduta da adeguata istruttoria e dal corretto bilanciamento degli interessi. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Prevede il catalogo dei reati che possono costituire cause ostative automatiche all'ingresso e al soggiorno; il reato di rissa ex art. 588 c.p. ne è estraneo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È stato interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, nel senso che la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può determinare automaticamente il diniego del rinnovo o rilascio del permesso senza verifica concreta della pericolosità sociale.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Individua la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, per la quale il precedente penale non opera come causa automaticamente ostativa secondo la pronuncia costituzionale richiamata.
art. 588 c.p.
La condanna per rissa, per la sua estraneità al catalogo dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, può essere valutata soltanto nell'ambito di un giudizio discrezionale complessivo sulla personalità e sulla pericolosità attuale.
art. 8 CEDU
Impone, quando il diniego del titolo di soggiorno incide sulla vita privata e familiare, una motivazione fondata sul bilanciamento proporzionato tra interesse pubblico alla sicurezza e situazione personale e familiare dello straniero.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il diniego del permesso di soggiorno non può fondarsi su un automatismo quando il reato contestato non rientra nel catalogo tassativo delle cause ostative previsto dall'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998; il precedente può rilevare soltanto nell'ambito di una valutazione complessiva e individualizzata della personalità e della pericolosità sociale attuale dello straniero.
- La condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non costituisce, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno: l'autorità competente deve verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
- La valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve essere sorretta da un'istruttoria effettiva e da una motivazione individualizzata; non è sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali né una motivazione stereotipata che presuma automaticamente l'incompatibilità della condotta con l'integrazione sociale.
- Nel decidere sul soggiorno dello straniero, l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse pubblico alla sicurezza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU, considerando, tra gli altri elementi, la gravità e la risalenza dei reati, la durata del soggiorno, la condotta successiva, l'inserimento lavorativo e sociale e i legami familiari.
- Quando il diniego è annullato per omessa valutazione della pericolosità sociale e mancato bilanciamento degli interessi, l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza mediante una nuova valutazione concreta, attuale e individualizzata, senza ritenersi vincolata dai precedenti criteri automaticamente ostativi.
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