Ordinanza n. 1693/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza n. 1104/2026, a seguito della rinuncia all’incarico del segretario comunale del Comune di Piazza Armerina
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 17 aprile 2026, n. 1104, aveva accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati e, per il caso di persistente inottemperanza dell’Opera Pia alla scadenza del termine assegnato, aveva nominato quale commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Piazza Armerina, incaricandolo di compiere gli atti necessari all’adempimento. Con istanza depositata il 21 aprile 2026, il commissario nominato ha chiesto di essere sollevato dall’incarico, esponendo ragioni specifiche e depositando la relativa documentazione. Il giudizio riguarda quindi la sostituzione dell’ausiliario incaricato dell’esecuzione della sentenza, previa accettazione della rinuncia all’incarico.
La decisione
Il TAR ha accolto in via eccezionale l’istanza del segretario comunale del Comune di Piazza Armerina, ritenendo comprovate le ragioni rappresentate e la documentazione prodotta. Ha quindi disposto la sostituzione del commissario ad acta con il segretario generale del Comune di Caltagirone, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario dello stesso ente dotato della necessaria professionalità. Il nuovo ausiliario dovrà procedere in via sostitutiva secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 1104/2026, rispettandone modalità e termini. Sono state disposte le comunicazioni di rito alle parti e ai due funzionari interessati.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
La disciplina del giudizio di ottemperanza costituisce il quadro processuale per l’esecuzione della sentenza e per la sostituzione dell’ausiliario incaricato quale commissario ad acta.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, unitamente al d.lgs. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679, quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del commissario ad acta in caso di diffusione del provvedimento.
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Richiamato quale normativa modificativa del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può sostituire il commissario ad acta già nominato quando quest’ultimo rinunci all’incarico e le ragioni della rinuncia risultino specificamente rappresentate e documentate.
- La sostituzione del commissario ad acta deve assicurare la continuità dell’esecuzione del giudicato e il nuovo ausiliario deve operare nel rispetto delle modalità e dei termini già fissati nella sentenza da eseguire.
- Il giudice può attribuire al nuovo commissario ad acta la facoltà di delegare le attività a un dirigente o funzionario del medesimo ente, purché dotato della necessaria professionalità.
Come è indicizzato
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