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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10059/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Il difensore ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2 c.p. per la parziale abolizione del reato di traffico di influenze a seguito della legge n. 114/2024 (contendendo che mancasse la prova di relazioni effettive con il pubblico ufficiale, essendo oggi punibili solo relazioni esistenti e utilizzate); 2) insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'accordo illecito (si contestava coartazione/pressione da parte di Lo Presti); 3) manifesta illogicità circa le dichiarazioni del coimputato Lo Presti e la mancanza di riscontri oggettivi; 4) errata applicazione della recidiva nonostante l'estinzione della pena per buon esito dell'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto delle recenti riforme (in particolare legge 9/1/2019 n.3 e legge 9/8/2024 n.114), la fattispecie di traffico di influenze è stata riformulata in senso restrittivo e, alla luce degli accertamenti di merito, l'ipotesi di traffico di influenze era inapplicabile (reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, trattandosi di atto già formatosi). Le condotte, ove valutate sotto altro profilo, potevano ricondursi ai reati di truffa; tuttavia il soggetto che versa denaro al mediatore millantatore è vittima della truffa e non punibile. Inoltre è stata considerata la rilevanza dell'atto di estinzione della pena antecedente (Tribunale di sorveglianza) rispetto alla recidiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata (il PM aveva chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è più previsto come reato).

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    La Corte ha richiamato le successive formulazioni legislative: la versione originaria (2012), la versione ampliata dalla legge n.3/2019 e la riforma restrittiva della legge n.114/2024. Ha ritenuto che la versione del 2024 limita la punibilità alle relazioni esistenti e utilizzate intenzionalmente e richiede utilità economica; ciò ha prodotto una parziale abolizione criminis per le condotte basate su relazioni asserite o millantate.

  • legge 6 novembre 2012, n. 190

    Ha introdotto originariamente l'art. 346-bis per contrastare la corruzione e la compravendita di influenze nell'ambito degli impegni internazionali.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Ha esteso la fattispecie includendo anche le influenze millantate e ampliando la nozione di utilità, fondendo inoltre la precedente fattispecie del millantato credito corruttivo.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha riformulato in senso restrittivo l'art. 346-bis: punibilità limitata a relazioni esistenti e utilizzate intenzionalmente e a utilità economiche; ha introdotto cause di non punibilità (ravvedimento post delictum e denuncia tempestiva). Ciò ha determinato una parziale abolizione criminis per atti basati su relazioni asserite.

  • art. 49 cod. pen. (reato impossibile)

    Applicato per escludere la punibilità per traffico di influenze quando l'oggetto dell'influenza era già formatosi (atto già compiuto), rendendo impossibile l'illecita mediazione.

  • art. 640 cod. pen. (truffa) e art. 61 n. 9 cod. pen. (circostanza aggravante)

    La Corte ha ritenuto che, ove i fatti descritti risultassero riconducibili alla fattispecie della truffa (per millantazione e inganno), la responsabilità potrebbe ricadere sul mediatore; tuttavia il cliente che paga il mediatore millantatore è vittima della truffa e non punibile.

  • art. 2 cod. pen. (principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole)

    Richiamato nel contesto della parziale abolizione criminis: la riforma più favorevole (restrittiva) ha effetti sui processi pendenti, comportando l'annullamento quando il fatto non è più previsto come reato.

  • art. 99 cod. pen. e art. 47 ordin. penitenziaria

    Richiamati dal difensore in relazione alla censura sulla recidiva; la Corte ha preso in considerazione l'ordinanza di estinzione della pena ai fini dell'esclusione della recidiva.

  • art. 323-bis e art. 323-ter cod. pen.

    La riforma del 2024 estende al traffico di influenze alcune cause di non punibilità: il ravvedimento post delictum e la denuncia tempestiva, che attenuano la sanzionabilità in determinati casi.

Massime di principio

  • Quando una riforma legislativa restrittiva interviene sulla fattispecie penale (parziale abolizione criminis), i procedimenti pendenti devono essere rivalutati e può esserci annullamento della condanna se il fatto non è più previsto come reato.
  • Dopo la riforma del 2024, il traffico di influenze è punibile solo se sussistono relazioni effettive e utilizzate intenzionalmente e l'utilità promessa è di natura economica; le mere vantate o asserite relazioni non sono più sufficiente base di punibilità.
  • Se l'atto che si pretendeva di influenzare è già stato definitivamente adottato al momento dell'accordo, si configura il reato impossibile rispetto al traffico di influenze; la condotta può invece rientrare nella truffa se sussistono tutti i suoi elementi.
  • Chi versa o promette denaro a un mediatore che millanta relazioni è, di norma, vittima della truffa e non perseguibile penalmente per la fattispecie del traffico di influenze quando ricorre la millantazione.
  • L'estinzione di una pena anteriore rende improponibile l'aggravante della recidiva: documenti o provvedimenti (es. ordinanza di Tribunale di sorveglianza) che attestino estinzione devono essere considerati in sede di diritto.
  • In processi con più qualificazioni possibili del fatto, il giudice deve valutare formalmente e in fatto tutti gli elementi della fattispecie alternativa (es. truffa) prima di procedere alla riqualificazione e alla condanna.

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