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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42328/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la domanda di liberazione condizionale. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto richiamando precedenti penali, una nota della Questura del 6/05/2024 che segnalava pericolosità sociale e l'appartenenza del ricorrente alla Sacra Corona Unita, assenza di elementi che escludessero collegamenti con la criminalità organizzata, alcune violazioni disciplinari commesse durante la detenzione e contestazioni relative alla fruizione di permessi. Il Tribunale aveva ritenuto assente il "sicuro ravvedimento" e paventata una "condotta violenta". Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 176 c.p., sostenendo che la nota della Questura non documentava collegamenti attuali con la criminalità organizzata, che le contestazioni disciplinari erano di modesta entità o ingiustificate e che il Tribunale aveva omesso di valutare positivamente il percorso trattamentale e i comportamenti tenuti in semilibertà e durante i permessi premio. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo e autonomo giudizio. La Corte ha censurato la valutazione parziale e generica del Tribunale: uso di elementi vaghi (es. "pericolosità sociale" e riferimento non circostanziato a "condotta violenta") senza indicare fatti concreti che dimostrino attuali comportamenti violenti o collegamenti correnti con la criminalità organizzata; mancata motivazione sull'effettiva gravità e incidenza delle sanzioni disciplinari sul requisito del "sicuro ravvedimento"; omissione di una valutazione compiuta del percorso trattamentale e della relazione psicologica che invece indicava un lavoro di riflessione e rielaborazione dei reati commessi. In conseguenza la decisione di rigetto è stata annullata e la materia rimessa al tribunale di merito.

Norme richiamate

  • art. 176 cod. pen.

    L'art. 176 c.p. è applicato in relazione alla liberazione condizionale: richiede la verifica del "sicuro ravvedimento" del condannato. La Corte interpreta il "ravvedimento" come un complesso di comportamenti nel tempo che dimostrino la convinta revisione critica delle scelte criminali, il profondo e sincero pentimento e un affidabile giudizio prognostico di conformazione futura alla legalità, anche sulla base del percorso trattamentale di rieducazione. Il Tribunale deve valutare compiutamente tali elementi, motivando in termini concreti e non limitandosi a giudizi generici

Massime di principio

  • Per valutare la liberazione condizionale il giudice deve esaminare il comportamento del detenuto nel tempo in modo completo ed esaustivo, non limitandosi a giudizi generici.
  • La nozione di "sicuro ravvedimento" implica dimostrazioni concrete di pentimento e di un percorso trattamentale coerente e duraturo, capaci di offrire una prognosi affidabile sulla futura condotta.
  • Le segnalazioni di pericolosità sociale o di appartenenza a organizzazioni criminali devono essere specifiche e circostanziate: non sono sufficiente riferimenti vaghi o generici per escludere la liberazione condizionale.
  • Le contestazioni disciplinari vanno valutate nella loro effettiva gravità e nella loro incidenza sul percorso di ravvedimento; violazioni minori o non adeguatamente motivate non possono avere peso determinante se inficiato il giudizio complessivo sul cambiamento del detenuto.
  • Il Tribunale può discostarsi dai giudizi degli organi di osservazione (relazioni della polizia, psicologi, funzionari) ma deve fornire motivazione specifica e non ripetere meccanicamente tali giudizi.
  • Se la motivazione è vaga o non indica elementi concreti che giustifichino il diniego, la decisione è annullabile e il provvedimento va rinviato per un nuovo giudizio motivato.
  • Nelle decisioni va considerato il bilanciamento tra il passato criminale e i comportamenti successivi, tenendo conto delle attenuazioni già concesse (es. permessi) come elementi rilevanti del percorso trattamentale.

Testo integrale

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