Sentenza del 05/11/2019 n. 28334 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito maggiori ricavi non dichiarati dalla società, ipotizzando la vendita “in nero” di stufe. L’accertamento analitico-induttivo era fondato sui movimenti e sulla consistenza del magazzino, sui prezzi di listino e sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società. I contribuenti hanno contestato, tra l’altro, la mancanza dei presupposti dell’accertamento, l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, l’errata attribuzione di valore alle dichiarazioni del legale rappresentante e l’insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inidonea la documentazione prodotta per ottenere la cessazione della materia del contendere mediante definizione agevolata, poiché non collegava adeguatamente le cartelle agli avvisi impugnati e non documentava la rinuncia ai giudizi né la conoscenza da parte dell’Agenzia. Ha poi ritenuto fondati i motivi di ricorso. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia nei limiti dell’appello e applichi correttamente i principi sulla prova presuntiva e sulla motivazione. Il giudice regionale aveva infatti valorizzato genericamente i flussi di magazzino e le dichiarazioni del legale rappresentante, senza indicare quali dichiarazioni fossero rilevanti, e aveva motivato in modo contraddittorio sull’applicazione degli sconti rispetto ai prezzi di listino. La CTR dovrà decidere nuovamente anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
accertamento analitico-induttivo
La norma consente la ricostruzione induttiva del reddito d’impresa sulla base di elementi presuntivi, quando l’Amministrazione disponga di dati idonei a contestare la veridicità o completezza della dichiarazione. Nel caso concreto, la legittimità astratta del ricorso a tale metodo risultava comunque coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado, non impugnata incidentemente dai contribuenti.
Codice civile, art. 2729
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e in modo non atomistico. Anche un solo indizio può essere sufficiente, purché grave e preciso, ma il giudice deve spiegare concretamente il percorso logico che conduce dalla prova indiziaria alla presunzione del maggior reddito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Consente di censurare in cassazione l’errata applicazione delle norme giuridiche, comprese quelle che disciplinano la formazione e la valutazione della prova presuntiva.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Permette di denunciare in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nonché, secondo i limiti applicabili, un vizio motivazionale tale da impedire la comprensione del percorso logico seguito dal giudice.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti in modo tale da consentire alla Corte di verificare le censure. La riproduzione di parti degli atti non determina automaticamente l’inammissibilità se il contenuto è facilmente individuabile e compatibile con il principio di sinteticità.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2
definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione
Per ottenere la cessazione della materia del contendere non basta documentare genericamente il pagamento o la rottamazione delle cartelle: occorre dimostrare il collegamento con gli atti oggetto del giudizio e depositare la dichiarazione relativa alla pendenza della controversia e alla rinuncia al giudizio, con adeguata conoscenza della controparte.
Massime di principio
- In un accertamento analitico-induttivo, i dati di magazzino, i prezzi di listino e le dichiarazioni del rappresentante possono costituire elementi presuntivi, ma devono essere indicati e valutati concretamente dal giudice.
- La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono risultare da una valutazione complessiva; non è sufficiente richiamare genericamente più elementi senza spiegare come si rafforzino reciprocamente.
- Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante durante una verifica fiscale non sono semplici testimonianze e possono avere rilevanza probatoria, ma il giudice deve precisare quali dichiarazioni utilizza e per quali fatti.
- Una motivazione è insufficiente o contraddittoria quando afferma, senza adeguata spiegazione, sia che gli sconti sono una prassi commerciale usuale sia che uno sconto significativo sia inattendibile, tornando automaticamente ai prezzi di listino.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito, ma può cassare la decisione quando il giudice abbia applicato male i criteri giuridici sulle presunzioni o non abbia reso controllabile il proprio ragionamento.
- Se una parte intende ottenere la cessazione della materia del contendere tramite definizione agevolata, deve provare documentalmente il collegamento tra la definizione e gli atti impugnati, nonché rispettare gli adempimenti formali previsti dalla legge, inclusa la rinuncia al giudizio quando richiesta.
- La mancata impugnazione incidentale di una sentenza di primo grado può determinare il giudicato su alcuni aspetti della decisione, impedendo di rimetterli in discussione nei gradi successivi.
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