Sentenza n. 2371/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione antimafia interdittiva emanata ai sensi degli artt. 67, 84, 85, 87 e 88, d. lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della società ricorrente il 10.12.2024, Fasc. -OMISSIS- Area I – Antimafia; - e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura nei confronti della società ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 67, 84, 85, 87 e 88 del d.lgs. n. 159/2011, deducendo plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita per resistere. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 2025 per carenza di adeguato fumus boni iuris. Nel corso del giudizio, il Prefetto, su istanza dell’interessato, ha revocato l’interdittiva in seguito all’ottenimento della riabilitazione giudiziale del legale rappresentante della società e a una nuova istruttoria, conclusasi senza l’emersione di elementi sfavorevoli.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca dell’interdittiva, intervenuta durante il giudizio, ha fatto venir meno le cause ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e ha eliminato l’utilità concreta di un’eventuale pronuncia di annullamento, poiché l’atto impugnato non era più efficace. Il Collegio ha inoltre rilevato che la parte ricorrente, pur regolarmente avvisata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., non è comparsa all’udienza camerale e non ha depositato una dichiarazione di persistente interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
artt. 67, 84, 85, 87 e 88 d.lgs. 159/2011
Disposizioni richiamate quale base normativa della comunicazione antimafia interdittiva impugnata; la sopravvenuta revoca ha fatto venir meno le cause ostative di cui all’art. 67.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 72-bis c.p.a.
Previsione in base alla quale il TAR ha verificato la permanenza dell’interesse alla decisione, considerando anche la mancata manifestazione esplicita di interesse della parte ricorrente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di valutare la mancata manifestazione dell’interesse ai fini della dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’atto impugnato, intervenuta nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando l’eventuale annullamento giudiziale non potrebbe più arrecare al ricorrente alcun vantaggio concreto e attuale.
- La sopravvenuta eliminazione delle cause ostative che fondavano una comunicazione antimafia interdittiva, accompagnata dalla revoca del provvedimento all’esito di una nuova istruttoria, rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso volto all’annullamento dell’interdittiva.
- La mancata comparizione all’udienza camerale e l’omessa dichiarazione di persistenza dell’interesse, dopo l’avviso previsto dall’art. 72-bis c.p.a., possono concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse, purché dagli atti emerga anche l’assenza di un’utilità concreta derivante dalla decisione.
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