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Sentenza

Sentenza del 03/02/2023 n. 3447 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Istanza di revocazione dell'ordinanza n. 3450 dell'11 febbraio 2021, deducendo un errore di fatto sulla data di deposito dell'istanza di trattazione (il ricorrente sostiene che l'istanza sarebbe stata presentata oltre il termine del 31/12/2018) e che, per tale motivo, il processo sarebbe dovuto essere estinto ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 conv. L. n. 96/2017 (art. 11, comma 10). Il ricorrente afferma che l'istanza di trattazione sarebbe stata presentata il 12/02/2020, quindi oltre il termine utile, con conseguente estinzione automatica della controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato: la sospensione del giudizio fino al 31/12/2018 prevista dall'art. 11, comma 8 del D.L. n. 50/2017 opera soltanto se entro il 10/10/2017 il contribuente ha depositato la domanda di definizione unitamente alla prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Nel caso di specie il contribuente non ha effettuato i pagamenti e l'Agenzia ha espresso formale diniego della definizione agevolata per mancato versamento; perciò non poteva operare l'estinzione automatica prevista dal comma 10. Essendo assente l'errore di fatto denunciato, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto. Nulla per le spese per la mancata costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 (conv. L. 21 giugno 2017, n. 96)

    Comma 8: la sospensione del giudizio fino al 31/12/2018 richiede che entro il 10/10/2017 il contribuente depositi la domanda di definizione unitamente alla prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Comma 10: l'estinzione automatica della controversia per mancata istanza di fissazione udienza al 31/12/2018 opera solo se la domanda di definizione è stata correttamente presentata con i relativi pagamenti e l'Amministrazione non ha eccepito la regolarità; in caso di diniego espresso (es. per omesso versamento) la sospensione decade e non si verifica l'estinzione automatica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Norma richiamata nell'accertamento originario per l'attribuzione dei maggiori redditi al contribuente (contestazione tributaria di fondo), ma non decisiva rispetto alla questione procedurale oggetto della revocazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Previsione sul contributo unificato: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'obbligo, da parte del ricorrente, di versare un importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione, se dovuto.

  • Codice di procedura civile, art. 391-bis e art. 395

    Norme che disciplinano la revocazione per errore di fatto (art. 391-bis) e i termini/procedure connesse: il ricorrente non ha dimostrato l'errore di fatto richiesto per ottenere la revocazione.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato in udienza tra le norme di riferimento; non incide sul principio decisionale essenziale riguardante la mancata operatività dell'estinzione automatica in assenza di pagamenti e in presenza di diniego dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione del processo e l'eventuale effetto di estinzione automaticа ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 è necessario non solo depositare la domanda di definizione, ma anche dimostrare il versamento degli importi dovuti (o della prima rata) entro i termini previsti (deposito entro il 10/10/2017 per la sospensione fino al 31/12/2018). La sola presentazione della domanda senza pagamento non è sufficiente.
  • L'estinzione automatica prevista dal comma 10 opera solo se l'Amministrazione non contesta la regolarità della domanda di definizione; un diniego espresso da parte dell'Agenzia (ad esempio per mancato versamento) impedisce che operi la presunzione di regolarità e l'estinzione.
  • In caso di diniego della definizione agevolata la sospensione cessa immediatamente e non può prodursi alcun effetto estintivo per il mancato deposito dell'istanza di fissazione udienza entro il termine sospensivo.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. richiede la prova di un errore di fatto rilevante; mere contestazioni sulla datazione senza prova dell'errore dispositivamente rilevante non sono sufficienti per ottenere la revoca.
  • L'assenza di costituzione in giudizio dell'Amministrazione non impedisce la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per carenza di presupposti sostanziali; tuttavia la mancata costituzione può influire sulle spese del giudizio.

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