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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 13 marzo 2024, n. 226.

Giustizia amministrativa202501209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 13 marzo 2024, n. 226, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza sostenendo la mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, ritualmente notificata al Ministero il 24 gennaio 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione desse prova di avere eseguito il giudicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non ha fornito la prova dell’adempimento, che gravava su di essa. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario professionalmente qualificato, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta è stato individuato tra le risorse interne del Ministero e senza compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l’Amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il meccanismo surrogatorio già predisposto assicura una rapida eliminazione dell’inerzia e rende non necessaria la penalità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarla.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della procedibilità dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la previsione di una penalità di mora, ma la relativa domanda è stata respinta perché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo di esecuzione sostitutiva mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto adempimento del giudicato; la mera costituzione in giudizio o una memoria di forma non sono sufficienti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, anche individuandolo in un organo o dipendente diverso da quello competente per l’amministrazione attiva.
  • Quando il commissario ad acta è scelto tra i dirigenti dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, soprattutto quando l’attività commissariale supplisce a un adempimento già dovuto dall’amministrazione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice abbia predisposto un efficace e rapido meccanismo surrogatorio idoneo a rimuovere l’inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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