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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39595/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati dalle Sezioni Unite. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto personalmente, e con atto da lui esclusivamente sottoscritto, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13/03/2025. La Corte di cassazione rileva che, essendo sia il provvedimento impugnato sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, trovano applicazione le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che hanno escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso, privo della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, è quindi dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto da difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso che non rispetti i requisiti formali richiesti.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la regola per cui l'imputato/condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, richiedendo la sottoscrizione di un difensore cassazionista.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01

    precedente di legittimità richiamato per affermare la necessità della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere necessariamente sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista nel ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del gravame.
  • Nei casi di inammissibilità per difetto originario dei requisiti di forma del ricorso, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza necessità di ulteriore approfondimento nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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