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Sentenza

Sentenza n. 1836/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano in data 16.10.2025 e notificato via PEC al difensore in data 17.10.2025 nell’ambito della pratica n. P-MI/L/N/2024/142230 – MI2310082517; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti;

Giustizia amministrativa202600060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano-Sportello Unico per l'Immigrazione che aveva respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e connessi. Il TAR, in sede cautelare, aveva sospeso l'efficacia del diniego ai fini di un motivato riesame. Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato che il riesame si era concluso positivamente e la ricorrente ha depositato il nulla osta alla conversione rilasciato dall'amministrazione, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione aveva rilasciato il nulla osta richiesto e aveva quindi integralmente soddisfatto le ragioni della ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e per l'ulteriore attività istruttoria svolta dall'amministrazione, con salva la refusione del contributo unificato in favore della ricorrente, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull'impugnazione dell'atto originario.
  • Il positivo riesame amministrativo disposto in sede cautelare e seguito dal rilascio del titolo richiesto integra una soddisfazione integrale della pretesa, tale da giustificare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della fattispecie e l'attività istruttoria svolta dall'amministrazione lo giustifichino, ferma la possibile refusione del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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