Ordinanza n. 156/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento di lavori stradali, con conseguente graduatoria provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, inizialmente prima classificata nella procedura aperta per lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 9, ha impugnato la proposta di esclusione del seggio di gara, il successivo provvedimento di esclusione, la comunicazione dell'esclusione, il disciplinare di gara e la graduatoria provvisoria, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. Ha sostenuto, in particolare, che la stazione appaltante avrebbe introdotto una causa di esclusione atipica per l'omessa dichiarazione dell'impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile; che tale impegno avrebbe dovuto poter essere regolarizzato mediante soccorso istruttorio; e che la contrassegnatura delle prime due dichiarazioni contenute nella documentazione di gara avrebbe comunque manifestato, seppure indirettamente, la volontà di assumere gli impegni relativi alle pari opportunità occupazionali di genere e generazionali. La ricorrente ha inoltre contestato la previsione del disciplinare che qualificava come non sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha giudicato non meritevole di positivo apprezzamento la censura relativa all'asserita causa di esclusione atipica, rilevando che la clausola del disciplinare risultava conforme al bando-tipo predisposto dall'ANAC e costituiva applicazione diretta dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato del sommario esame cautelare, che la contrassegnatura delle prime due dichiarazioni consentisse di desumere senz'altro l'assunzione dell'impegno richiesto, poiché la dichiarazione non contrassegnata prevedeva espressamente l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare il 30% delle assunzioni necessarie sia per l'occupazione giovanile sia per quella femminile. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 36/2023
La previsione della quota di occupazione giovanile e femminile nel disciplinare è stata ritenuta, in sede cautelare, diretta applicazione della disposizione normativa e non introduzione di una causa di esclusione atipica.
art. 55 c.p.a.
Disposizione processuale richiamata quale base della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la previsione nel disciplinare dell'obbligo, per l'operatore economico, di assumere in caso di aggiudicazione un impegno volto ad assicurare quote di occupazione giovanile e femminile può costituire applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023, sicché la relativa esclusione non è qualificabile, in via cautelare, come causa di esclusione atipica.
- Quando la lex specialis richiede una dichiarazione espressa dell'impegno a garantire una determinata quota di assunzioni, la mera sottoscrizione o contrassegnatura di dichiarazioni diverse non consente necessariamente di desumere l'assunzione dell'impegno specifico richiesto.
- Nella fase cautelare, la conformità della clausola di gara al bando-tipo ANAC e la mancanza di una manifestazione espressa dell'impegno richiesto possono escludere il fumus boni iuris della domanda di annullamento dell'esclusione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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