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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13398/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto dell'opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché la ricorrente non aveva indicato il codice fiscale e le generalità dei componenti del nucleo familiare richieste dall'art. 79 DPR n.115/2002. La ricorrente deduce: (1) nullità per violazione del giudicato (il giudice avrebbe riesaminato questioni già decise), e (2) violazione del TU sulle spese di giustizia, sostenendo che per le persone offese dai reati indicati dall'art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 l'ammissione al patrocinio è obbligatoria e prescinde dai limiti reddituali, quindi la mancata indicazione di dati utili solo a verificare il reddito non può ostare all'ammissione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato (l'opposizione ha efficacia devolutiva piena e non determina un giudicato parziale) e fondato il secondo motivo. Ha richiamato l'art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 (ammissione in deroga ai limiti reddituali per le persone offese di specifici reati, tra cui l'art. 612-bis) e l'art. 79 sul contenuto dell'istanza. La Corte ha affermato che, sebbene debbano essere indicate le esatte generalità dell'interessato e la richiesta di ammissione e il processo di riferimento, non è rilevante ai fini dell'ammissione l'indicazione del codice fiscale dei familiari né l'allegazione dell'autocertificazione reddituale quando la richiedente è persona offesa dei reati elencati dal comma 4-ter; l'omissione di tali dati non può determinare l'inammissibilità dell'istanza. Ha quindi annullato la decisione impugnata e rimesso il giudizio al Tribunale di Avellino per nuovo esame. Ha inoltre disposto l'omissione delle generalità della ricorrente in eventuali riproduzioni della sentenza ai sensi dell'art. 52, co. 2, d.lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-ter

    Prevede che per le persone offese dei reati elencati l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa prescindere dai limiti reddituali; la Corte interpreta la norma come obbligatoria nell'ammissione e quindi incompatibile con il rigetto basato sulla mancata produzione di elementi reddituali.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 79

    La norma elenca il contenuto dell'istanza: a) richiesta e indicazione del processo; b) generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica con codici fiscali; c) dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito; d) impegno a comunicare variazioni rilevanti.

    La Corte ritiene obbligatoria l'indicazione delle esatte generalità dell'interessato e della richiesta, ma non ritiene necessario l'inserimento dei codici fiscali dei familiari né l'allegazione dell'autocertificazione reddituale quando la richiedente è persona offesa dei reati previsti dal comma 4-ter, perché tali dati sono funzionali solo all'accertamento del reddito, che in tali casi non è rilevante.

  • Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11, art. 4, comma 1 (conv. L. 23 aprile 2009, n. 38)

    Ha introdotto il comma 4-ter nell'art. 76 del DPR 115/2002; la Corte lo interpreta unitariamente con art. 79 in senso costituzionalmente orientato, a tutela della condizione di vulnerabilità delle vittime.

  • Codice Penale, art. 612-bis

    Reato (atti persecutori) indicato tra quelli che legittimano l'ammissione obbligatoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76, comma 4-ter.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2021

    Ha sottolineato che il criterio guida non è il reddito ma la condizione di vulnerabilità delle vittime (in prevalenza donne), confermando la ratio di garantire il gratuito patrocinio indipendentemente dalla disponibilità economica per incentivare denunce e proteggere le vittime.

  • Art. 52, co. 2, d.lgs. n.196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte dispone che, in caso di riproduzione della sentenza, siano omessi i dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • La persona offesa di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 ha diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dai limiti reddituali; il relativo diniego non può fondarsi sulla mancata produzione di documenti reddituali.
  • Nell'istanza di ammissione vanno indicate le generalità esatte dell'interessato e la richiesta con l'indicazione del processo; tuttavia la mancata indicazione del codice fiscale dei familiari o l'omissione dell'autocertificazione reddituale non può, di per sé, determinare l'inammissibilità quando il richiedente è tutelato dal comma 4-ter.
  • L'opposizione al diniego del patrocinio è devolutiva e permette al giudice dell'opposizione di riesaminare integralmente la questione; non si forma un giudicato parziale limitante il nuovo esame.
  • L'interpretazione delle norme sul gratuito patrocinio per vittime di reati 'vulneranti' deve essere teleologica e costituzionalmente orientata, privilegiando l'accesso alla giustizia e la protezione della vittima.
  • In presenza di un diniego fondato su omissioni formali relative esclusivamente all'accertamento del reddito, il ricorso deve essere valutato alla luce della natura del reato e della condizione della persona offesa: se ricorre il presupposto del comma 4-ter, tali omissioni sono irrilevanti.
  • Prassi consigliata per il richiedente: indicare sempre chiaramente le proprie generalità, la domanda e il processo di riferimento; comunque, in caso di omissioni non sostanziali, impugnare il diniego perché la revisione può portare all'annullamento del provvedimento.

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