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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - dell'avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e, in via subordinata, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente ai fini della partecipazione alle convocazioni per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Quido Giancarlo il 18 ottobre 2022: per l’annullamento dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

Giustizia amministrativa202207659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e sull'attribuzione delle supplenze, nonché avviso di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 e l'avviso n. 18095 dell'11 maggio 2022, deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere articolati sotto plurimi profili. Ha chiesto, in via subordinata, la condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento di scioglimento della riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché, ove occorrente, il pagamento delle somme dovute con interessi e rivalutazione. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza cautelare n. 4849/2022. Successivamente il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione con cui il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati nel merito i vizi dedotti o le domande subordinate. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    per sopravvenuto difetto di interesse

    Consente di definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del processo, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 43 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la proposizione dei motivi aggiunti.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di condanna in forma specifica e al risarcimento, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito né l'atto impugnato né le eventuali domande subordinate connesse, salvo diverse statuizioni processuali necessarie.
  • In presenza di una fattispecie peculiare, la declaratoria di improcedibilità può essere accompagnata dalla compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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