Cassazione Penale, Sentenza n. 30202/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il procedimento riguardava plurimi imputati condannati in primo grado per fatti di bancarotta fraudolenta e truffa aggravata. La Corte di appello di Ancona aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale per difetto di competenza funzionale, ritenendo applicabile l'art. 11 c.p.p. perché uno dei soggetti danneggiati era un magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona, socio della cooperativa coinvolta. Il pubblico ministero presso la Procura di L'Aquila, ritenuto competente, ha sostenuto che il trasferimento di competenza ex art. 11 c.p.p. non opera quando il magistrato sia solo danneggiato dal reato, ma tale qualità non emerga in modo certo in sede processuale, specie se non abbia esercitato l'azione civile nel processo penale. La parte civile ha chiesto invece che fosse esaminata un'ulteriore questione di inammissibilità originaria dell'appello e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite, ma tale profilo è stato ritenuto estraneo al conflitto devoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che il conflitto negativo di competenza va risolto affermando la competenza della Corte di appello di Ancona. Ha escluso che l'art. 28, comma 2, c.p.p. osti a tale soluzione, precisando che la regola di prevalenza del giudice del dibattimento opera nei soli casi analoghi e non nel conflitto vero e proprio tra uffici diversi investiti dei medesimi fatti. Nel merito, ha condiviso la tesi del G.U.P. di L'Aquila secondo cui l'art. 11 c.p.p. si applica anche quando il magistrato è persona danneggiata dal reato, ma soltanto se tale qualità emerga in sede processuale in modo immediato, certo e rilevante, tramite attiva partecipazione alla fase dibattimentale con costituzione di parte civile. Poiché nel caso concreto il magistrato non aveva assunto una tale veste processuale, il trasferimento di competenza non operava; tuttavia, nel dispositivo finale, la Corte ha comunque dichiarato la competenza della Corte di appello di Ancona e disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio.
Norme richiamate
art. 11 c.p.p.
procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato
norma eccezionale di competenza funzionale, non suscettibile di interpretazione estensiva; il suo spostamento opera solo quando il magistrato danneggiato emerga in giudizio come parte processuale in modo chiaro e attuale, ad esempio mediante costituzione di parte civile.
art. 28, comma 2, c.p.p.
le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1
la regola di prevalenza del giudice del dibattimento riguarda i soli casi analoghi e non si applica quando vi sia un conflitto di competenza vero e proprio tra giudici di uffici diversi investiti dei medesimi fatti.
art. 32 c.p.p.
è il fondamento della decisione della Corte di cassazione nel risolvere il conflitto di competenza insorto tra i giudici.
art. 216, terzo comma, n. 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267
reato fallimentare contestato nel procedimento.
art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267
norma di aggravamento richiamata nella contestazione fallimentare.
art. 237 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
norma richiamata nel capo d'imputazione fallimentare.
art. 223, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267
norma richiamata nel capo d'imputazione fallimentare.
art. 640 c.p.
reato di truffa contestato unitamente ai reati fallimentari.
art. 61 n. 7 c.p.
circostanza aggravante contestata nel capo d'imputazione.
Massime di principio
- L'art. 11 c.p.p. costituisce una deroga eccezionale alla competenza territoriale ordinaria e non può essere ampliato per via interpretativa oltre i casi espressamente previsti.
- Il trasferimento di competenza per la qualità di magistrato danneggiato dal reato richiede che tale qualità emerga in sede processuale in modo immediato, certo e rilevante; la mera astratta titolarità di un danno non basta.
- La semplice mancata proposizione dell'azione civile da parte del magistrato non consente di escludere automaticamente l'applicazione dell'art. 11 c.p.p. se la sua posizione di danneggiato risulti processualmente certa e attuale.
- La nozione di "persona danneggiata dal reato" è distinta da quella di persona offesa: solo la prima è eventuale parte civile e non integra, di per sé, una causa automatica di spostamento di competenza.
- La disciplina dei conflitti di competenza opera anche quando il procedimento sia rimasto in stasi per il rifiuto di entrambi i giudici di prendere cognizione del medesimo fatto, imponendo alla Corte di cassazione di individuare il giudice competente.
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