Cassazione Penale, Sentenza n. 9688/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Boncompagni impugna la sentenza del Tribunale di Livorno che gli ha applicato la pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Denuncia: (I) violazione dell'art. 446, comma 3, c.p.p., perché la richiesta di patteggiamento è stata formulata da difensore privo di procura speciale e in assenza dell'imputato; (II) difetto di correlazione tra la pena richiesta e quella applicata con mancata indicazione che la pena accolta era il frutto di una rideterminazione comprensiva anche di una pena inflitta con precedente sentenza irrevocabile per reati in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato sul primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Livorno per il prosieguo del giudizio, perché la richiesta di applicazione della pena è un atto dispositivo personalissimo che, ai sensi dell'art. 446, comma 3, c.p.p., può essere effettuato solo personalmente o tramite procuratore speciale; in mancanza della procura speciale la manifestazione di volontà è inefficace. Quanto al secondo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che la sentenza di merito aveva chiarito che la pena applicata comprendeva anche la precedente pena irrevocabile per reati in continuazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale del reato per cui è stata chiesta la pena su richiesta (patteggiamento); funzione contestuale per identificare il titolo di reato oggetto del procedimento
Codice di procedura penale, art. 446
art. 446, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce che la volontà dell'imputato relativa alla richiesta di applicazione della pena deve essere espressa personalmente o mediante procuratore speciale; una difesa ordinaria priva di procura speciale non può validamente formulare la richiesta di patteggiamento
Codice di procedura penale, art. 448
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, legittimando la censura sul mancato ricorso della volontà personale o speciale
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) è un atto personalissimo dell'imputato: senza procura speciale valida anche in forma scritta la manifestazione del difensore è inefficace e può determinare l'annullamento della sentenza.
- In caso di assenza dell'imputato il giudice deve verificare davanti a verbale la presenza di una procura speciale scritta prima di accogliere una richiesta di applicazione della pena formulata dal difensore.
- Se un difensore dichiara in udienza di essere procuratore speciale ma non produce la relativa procura, il giudice deve esigere la documentazione o rifiutare di prendere in considerazione la richiesta; l'eventuale condotta ingannevole del difensore può rilevare per altri profili disciplinari o penali ma non valida l'atto.
- La Corte verificherà separatamente la correttezza formale del consenso alla richiesta e la congruità della pena; però l'assenza della procura speciale invalida in radice l'accordo anche se il pubblico ministero ha prestato il consenso.
- Quando sono in gioco pene per reati ritenuti in continuazione con precedenti sentenze irrevocabili, il giudice deve chiarire in motivazione come la pena complessiva è stata determinata e se la nuova pena ricomprende la precedente; però tale omissione può essere valutata solo se effettivamente presente e non pretestuosa.
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