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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2706

Regolamento (UE) 2024/2706 della Commissione, del 12 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per i pescherecci battenti bandiera belga

Normativa europea32024R2706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura della pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per la flotta belga, poiché il contingente 2024 risulta esaurito. La misura si fonda sul sistema unionale di controllo della pesca e sugli atti che fissano le possibilità di pesca per il 2024. Dal 1° ottobre 2024 è vietata la pesca di tale stock da parte dei pescherecci interessati, mentre restano disciplinate le catture anteriori e le catture accessorie.

Chiusura delle attività di pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio che effettuano attività di pesca sullo stock di scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (stock NEP/8ABDE). Rileva per il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2024, ritenuto esaurito dal 1° ottobre 2024. Restano consentite, per le catture effettuate prima di tale data, le operazioni di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco; le catture non intenzionali devono essere gestite secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura della pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per il Belgio

Il regolamento della Commissione (UE) 2024/2706 attua la chiusura di una specifica attività di pesca in seguito all’esaurimento del contingente assegnato al Belgio per il 2024. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo unionale della pesca e richiama il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il triennio 2024-2026.

Presupposto della misura: esaurimento del contingente

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente 2024. Per tale motivo, il contingente assegnato al Belgio per questo stock si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 1° ottobre 2024.

Divieti di pesca

Dal 1° ottobre 2024 è vietata, per i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio, la pesca dello stock di scampo interessato. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

Operazioni ancora consentite e catture accessorie

Il regolamento consente, per le catture effettuate prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati da tale stock. Le catture non intenzionali effettuate dai medesimi pescherecci devono invece essere gestite secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, con obbligo di salpamento, tenuta a bordo, registrazione, sbarco e imputazione ai contingenti.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Belgio per lo stock di scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e si ritiene esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 1° ottobre 2024.

Divieto di pesca e di attività connesse

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono vietate ai pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio le attività di pesca dello stock interessato; sono espressamente vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

Operazioni consentite per catture precedenti

Restano autorizzati, per le catture effettuate prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati dallo stock interessato.

Gestione delle catture non intenzionali

Le catture accessorie/non intenzionali di tale stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenticontrollo della pescapolitica comune della pesca

Testo integrale

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