Cassazione Penale, Sentenza n. 36040/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia in carcere per tentata estorsione continuata aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge (art. 192 c.p.p.) in relazione alla ricorrenza dell\'aggravante mafiosa, contestando che l\'aggravante sia stata estesa a fatti successivi al 2014 non attribuiti al Nifos\'ì; (ii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare sulla attualit\'a del pericolo di reiterazione dato il considerevole lasso di tempo tra i fatti accertati e l\'emissione della misura.
La decisione
La Corte ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato sulla natura mafiosa del contesto (associazione "Stidda") e sulla gravità indiziaria riferita al fatto del 2014, ma ha censurato l\'estensione dell\'ordinanza cautelare a contestazioni relative a reati diversi da quello commesso nel 2014 quando non vi sono elementi che colleghino l\'indagato ai fatti successivi. Perci\'o ha annullato senza rinvio l\'ordinanza impugnata limitatamente alle contestazioni relative ai reati diversi da quello commesso nel 2014; ha rigettato il ricorso per il resto, confermando la misura cautelare con riferimento al reato del 2014. Ha inoltre confermato che, nonostante il tempo intercorso, la personalit\'e negativa dell\'imputato (pregresse condanne, ruolo apicale) e la protrazione della condotta del sodalizio giustificano l\'attualit\'a della pericolosit\'a sociale.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (comma 1 - aggravante mafiosa)
Riconosciuta la cornice di criminalit\'a mafiosa (associazione "Stidda") e applicata l\'aggravante con riferimento al fatto del 2014; la Corte ha tuttavia richiamato la necessit\'a di collegare specificamente l\'indagato ai singoli episodi per estendere l\'aggravante ad eventi successivi.
art. 192 c.p.p.
Il ricorrente ha censurato l\'applicazione della aggravante e la sua indicazione motivazionale; la Corte ha ritenuto che, nella parte in cui il Tribunale ha limitato l\'attribuzione all\'episodio del 2014, v\'era correttezza applicativa, mentre l\'ampliamento a fatti successivi senza elementi specifici\' era infondato.
artt. 274 e 275 c.p.p.
Articoli attinenti alle esigenze cautelari e alla motivazione della custodia; la Corte ha sancito che il giudice deve motivare sull\'attualit\'a del pericolo di reiterazione quando intercorre un notevole lasso di tempo, ma ha ritenuto sufficiente la motivazione del Tribunale nel caso concreto in ragione della negativa personalit\'e e del ruolo apicale dell\'indagato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale cui la Corte rinvia per gli adempimenti consequenziali a seguito dell\'annullamento parziale; la Corte ha disposto l\'invio alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. 269957)
Principio consolidato secondo cui, se tra i fatti e l\'emissione della misura intercorre un considerevole lasso di tempo, il giudice deve motivare puntualmente sull\'influenza di tale tempo sull\'attualit\'a delle esigenze cautelari; richiamato e applicato nel caso, con valutazione delle circostanze personali dell\'indagato.
Massime di principio
- Per riconoscere l\'aggravante mafiosa va fornito elemento probatorio che colleghi l\'imputato specificamente ai singoli episodi: non basta il contesto generale se manca prova del suo apporto agli episodi successivi.
- Quando vi \'e un consistente lasso di tempo tra i fatti e la misura cautelare il giudice deve motivare espressamente e specificamente sull\'attualit\'a del pericolo di reiterazione; tuttavia, la gravita\' dei fatti, il ruolo apicale e precedenti penali possono, se adeguatamente motivati, giustificare la permanenza della misura.
- La Corte pu\'o disporre annullamento parziale dell\'ordinanza cautelare: la misura viene mantenuta per i capi per cui resta configurata la gravita\' indiziaria e l\'attualit\'a del pericolo, ed annullata per i capi non sufficientemente provati o motivati.
- La motivazione non pu\'o limitarsi a formule di stile; il giudice di merito deve indicare fatti e circostanze concreti che giustifichino l\'esigenza cautelare.
- In procedimenti con contestazioni plurime, l\'accertamento dell\'apporto dell\'indagato a singoli episodi influenza direttamente l\'ambito di applicazione delle aggravanti e delle misure coercitive.
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