Sentenza n. 400/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio formatosi in ordine all'istanza ex art. 22 e ss. della L. n. 241/90 prot. n. 25208 del 05/09/2025, per l’accesso, la visione e l’estrazione di copia di tutti gli atti amministrativi, compresi i chiarimenti, osservazioni e documenti eventualmente trasmessi dalle parti, comunicazioni e/o determinazioni dei vari uffici del medesimo Comune, emessi nell’espletamento delle relative attività ed adempimenti di legge, in relazione al procedimento per l’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 70 del 27.06.2017 e successive varianti riferiti alle opere di abbattimento e ricostruzione di parte dell’immobile in Frattamaggiore (80027) (NA), alla via Miseno – angolo via Trento n. 20.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 70 del 27 giugno 2017 e delle successive varianti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, assumendo di essere proprietaria di un’unità immobiliare e comproprietaria dell’area cortilizia comune interessata dal permesso di costruire e dalle relative varianti, aveva sollecitato il Comune all’annullamento in autotutela dei titoli edilizi, deducendo una falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi. Dopo il rigetto dell’istanza di autotutela, presentava un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedendo la visione e l’estrazione di copia di tutti gli atti, chiarimenti, osservazioni, documenti, comunicazioni e determinazioni relativi al procedimento. A fronte dell’inerzia del Comune, deduceva la lesione del proprio diritto di accesso e chiedeva l’annullamento del silenzio-diniego. Il Comune non si costituiva in giudizio e non prospettava esigenze di riservatezza ostative all’ostensione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione e l’interesse concreto e attuale della ricorrente all’accesso. La sua posizione proprietaria e comproprietaria era collegata agli atti richiesti, poiché il procedimento di autotutela riguardava titoli edilizi riferiti anche a un’area della quale ella affermava di essere comproprietaria. La conoscenza della sequenza procedimentale era ritenuta strumentale alla tutela della situazione giuridica dedotta, anche prima della compiuta percezione di una lesione e al fine di valutare le eventuali azioni esperibili. Il silenzio serbato dal Comune è stato qualificato come provvedimento tacito di diniego. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di esibire i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, condannandolo alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
Massime di principio
- La legittimazione all’accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri che i documenti richiesti hanno prodotto o possono produrre effetti diretti o indiretti sulla propria situazione giuridica, rendendo concreto il bisogno di conoscenza.
- L’interesse all’accesso può essere riconosciuto anche prima dell’effettiva percezione di una lesione della posizione giuridica, quando la conoscenza degli atti sia strumentale a valutare le iniziative di tutela eventualmente esperibili.
- La titolarità di una posizione proprietaria collegata all’oggetto di un procedimento amministrativo edilizio fonda un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti di quel procedimento e dell’eventuale procedimento di autotutela.
- L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di accesso documentale equivale a un diniego tacito impugnabile mediante il rito previsto per l’accesso; in assenza di specifiche esigenze ostative dedotte dall’amministrazione, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti.
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