Ordinanza n. 182/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della Determinazione n. 470 del 29/04/2025: “avviso di accertamento per l’applicazione della differenza dovuta a titolo di costo di costruzione rispetto alla pratica edilizia n. 10/2013 e permesso di costruire n. 24 del 04/09/2013”, notificata alla parte ricorrente in data 29/05/2025 (allegato sub 1) e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della parte ricorrente ed, in particolare, della Determina dirigenziale n. 1234/2024 del 02/12/2024, n. accertamento 4258, avente ad oggetto “aggiornamento del contributo relativo al costo di costruzione anno 2011-2018”, non notificata all’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di accertamento per il pagamento della differenza dovuta a titolo di costo di costruzione relativo a una pratica edilizia e a un permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale recante avviso di accertamento della differenza dovuta a titolo di costo di costruzione rispetto alla pratica edilizia del 2013 e al relativo permesso di costruire. Ha inoltre contestato, quale atto presupposto non notificato, una determinazione dirigenziale concernente l'aggiornamento del contributo relativo al costo di costruzione per gli anni 2011-2018. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che le questioni dedotte richiedono un ulteriore approfondimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti della determinazione impugnata. La misura è stata giustificata dalla portata del pregiudizio dedotto e dall'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, nonché dalla necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni poste con il ricorso. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di giugno 2027. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare nel giudizio amministrativo; nel caso concreto il TAR ha accolto l'istanza e sospeso interinalmente gli effetti dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione interinale dell'efficacia di un provvedimento può essere disposta quando la portata del pregiudizio dedotto e l'esigenza di preservare una decisione di merito non condizionata rendano necessario evitare, nelle more del giudizio, la produzione degli effetti dell'atto.
- La necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni dedotte, unitamente al pregiudizio prospettato, può giustificare l'accoglimento della domanda cautelare senza definire anticipatamente nel merito la fondatezza delle censure.
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