Cassazione Civile, Ordinanza n. 17846/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda un avviso di liquidazione per omesso versamento delle imposte ipotecarie e catastali relative a un atto di compravendita stipulato il 3.11.2011, avente ad oggetto un immobile inserito in un intervento di edilizia economica e popolare. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto impositivo, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per i trasferimenti di aree espropriate e utilizzate dai Comuni ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 601/1973, in collegamento con una precedente convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 e con il subentro di una società di capitali nei diritti e obblighi della convenzione originaria. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 601/1973, sostenendo che l'agevolazione fiscale è di stretta interpretazione e spetta solo ai Comuni, non a società di capitali di diritto privato, anche se partecipate pubblicamente; nel caso concreto l'atto tassato era un trasferimento tra soggetti privati e dunque non poteva beneficiare dell'esenzione.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte. La Corte afferma che l'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, in quanto disposizione agevolativa di stretta interpretazione, non può essere applicata analogicamente e attribuisce il beneficio solo ai Comuni, non anche a una società di capitali di diritto privato quale la società subentrante nella convenzione. Poiché il trasferimento contestato era un atto di compravendita tra privati, l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali non era riconoscibile. La causa viene rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle questioni rimaste assorbite e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
La disposizione agevolativa è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica; il beneficio per l'esenzione da imposte ipotecaria e catastale spetta solo ai Comuni e non a società di capitali di diritto privato.
art. 35 L. 22 ottobre 1971, n. 865
È richiamato come base della precedente convenzione edilizia nell'ambito della quale la società subentrante avrebbe assunto diritti e obblighi della convenzione originaria, ma non consente di estendere il beneficio fiscale oltre i soggetti indicati dalla norma agevolativa.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni fiscali o esenzioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati dalla legge.
- Quando il beneficio fiscale è previsto per un determinato ente pubblico in relazione a specifiche modalità di trasferimento di aree o diritti reali, non è applicabile a trasferimenti stipulati tra soggetti privati, anche se inseriti in un più ampio programma urbanistico o convenzionale.
- Il subentro di una società di diritto privato in una convenzione urbanistica non trasforma automaticamente la società nel soggetto legittimato a fruire di un'agevolazione fiscale riservata al Comune.
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