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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14562/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Una proprietaria di tre immobili aveva convenuto in giudizio il notaio che aveva rogato, nel 2009, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale erano stati conferiti beni siti in diversi comuni, tra cui un immobile in un sistema tavolare. Lamentava che, per un'erronea e incompleta individuazione catastale riprodotta nel titolo e nella domanda tavolare, l'annotazione del vincolo fosse stata eseguita solo con riferimento a una porzione materiale del bene, senza comprendere un'altra porzione corrispondente all'unità immobiliare poi aggredita in via esecutiva da un creditore. Assumendo che tale omissione avesse reso il bene privo di segregazione nel fondo e ne avesse consentito il pignoramento, chiedeva il risarcimento del danno pari alla perdita del bene o del suo valore. I motivi di ricorso censuravano: 1) la ritenuta assenza di responsabilità del notaio, sostenendo che l'errore nella formalità tavolare avesse impedito la corretta opponibilità del vincolo; 2) l'omesso esame della decisione resa sull'opposizione all'esecuzione, che avrebbe dimostrato l'errore e il nesso causale; 3) la violazione dell'art. 170 c.c. e l'asserita inversione dell'onere della prova sui bisogni della famiglia; 4) la violazione degli artt. 162 e 170 c.c., perché il credito esecutato per spese di lite sarebbe stato estraneo ai bisogni familiari e tale circostanza non avrebbe potuto essere posta a carico dell'attrice nel giudizio di responsabilità professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta avvenuta l'annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile ex art. 162, comma 4, c.c., l'opponibilità ai terzi era già realizzata; la trascrizione o l'annotazione nei registri immobiliari o tavolari aveva funzione di mera pubblicità-notizia e non costituiva presupposto dell'opponibilità del vincolo. Di conseguenza, l'eventuale errore nella domanda tavolare non poteva essere causa del danno lamentato, difettando il nesso causale tra condotta del notaio e aggressione esecutiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché in presenza di cd. doppia conforme non era deducibile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, comunque, la decisione invocata non costituiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: pur riconoscendo che la motivazione d'appello non era perfettamente allineata all'art. 170 c.c. nella distribuzione dell'onere probatorio, la Corte ha osservato che la questione della riferibilità del credito ai bisogni della famiglia era stata utilizzata solo in via rafforzativa e non come fondamento decisivo del rigetto; la decisione di merito si reggeva infatti sull'insussistenza dell'inadempimento del notaio e sull'assenza di un danno causalmente riconducibile alla sua condotta. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 162 c.c.

    La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo con l'annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio; tale annotazione è il presidio pubblicitario decisivo, mentre ulteriori formalità hanno funzione di mera pubblicità-notizia.

  • art. 2647 c.c.

    La trascrizione del vincolo nei registri immobiliari ha funzione di mera pubblicità-notizia e non ha efficacia costitutiva o surrogatoria dell'annotazione nei registri dello stato civile.

  • art. 170 c.c.

    I beni del fondo patrimoniale sono aggredibili solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia; la questione rileva sul piano dell'opposizione all'esecuzione, ma nel caso concreto non costituiva la ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria.

  • art. 615 c.p.c.

    È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla parte esecutata, ma il relativo esito non integra, nel caso concreto, un fatto decisivo omesso dalla sentenza impugnata.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo se non vi è divergenza nella ricostruzione del fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 1176 c.c.

    È evocato nel motivo come parametro della diligenza professionale del notaio, ma la Corte esclude la responsabilità perché manca l'inadempimento causalmente rilevante.

  • art. 2671 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione agli obblighi di pubblicità del notaio, ma la Corte ritiene decisiva l'avvenuta annotazione ex art. 162 c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi per effetto dell'annotazione dell'atto a margine dell'atto di matrimonio; la mancata o inesatta trascrizione/annotazione nei registri immobiliari non incide, di per sé, sull'opponibilità del vincolo quando l'annotazione civile sia stata comunque eseguita.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale del notaio, non basta allegare un errore nella formalità di pubblicità: occorre provare che tale errore abbia causalmente prodotto il danno lamentato; se l'atto era già opponibile ai terzi per altra formalità prescritta dalla legge, il nesso causale è escluso.
  • In sede di legittimità, non è ammissibile denunciare come omesso esame un fatto che non sia stato decisivo per la ratio decidendi della sentenza impugnata, né una motivazione svolta soltanto ad abundantiam.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se la ricostruzione fattuale dei giudici di merito coincide nei due gradi.
  • Le argomentazioni del giudice di merito sul requisito dei bisogni della famiglia, quando non costituiscono il fondamento decisivo della decisione, non possono essere autonomamente censurate in cassazione per ottenere la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiResponsabilità civileFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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