Cassazione Penale, Ordinanza n. 10143/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'imputato vi ha rinunciato con dichiarazione depositata presso la Corte di appello e corredata da documento identificativo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta resa in sede di rinvio, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado: il fatto era stato riqualificato ai sensi dell'art. 424, comma 1, c.p., era stata esclusa la recidiva e la pena era stata conseguentemente rideterminata, con conferma del resto della sentenza impugnata. Prima della decisione sul ricorso, l'imputato ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; la Corte ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 424, comma 1, c.p.
disposizione utilizzata per la riqualificazione del fatto operata dal giudice di rinvio; il testo non consente di precisarne ulteriormente il contenuto applicativo oltre la riqualificazione richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente presentata, determina l'inammissibilità del gravame.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal provvedimento.
- In sede di rinvio, il giudice può riqualificare il fatto, escludere circostanze come la recidiva e rideterminare la pena, confermando nel resto la decisione impugnata.
Come è indicizzato
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