Sentenza n. 801/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto Presidenziale n. 124 del 03/02/2026, recante indizione dei comizi elettorali per la sola elezione del Consiglio Provinciale di Avellino per il giorno 15 marzo 2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Provincia di Avellino nell'indizione dei comizi per l'elezione del presidente della Provincia, a fronte dell'indizione della sola elezione del consiglio provinciale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva formalmente impugnato il decreto presidenziale n. 124 del 3 febbraio 2026, con il quale erano stati indetti i comizi per la sola elezione del consiglio provinciale di Avellino il 15 marzo 2026. Secondo la prospettazione sostanziale individuata dal TAR, la doglianza riguardava però l'omessa contestuale indizione dell'elezione del presidente della Provincia, il cui mandato sarebbe scaduto il 19 dicembre 2025 e rispetto al quale sarebbe decorso anche il termine di 90 giorni previsto dalla disciplina elettorale. Con ordinanza n. 599 del 26 marzo 2026, il TAR ha quindi convertito il rito, qualificando la domanda come azione di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 31 c.p.a., da trattare secondo il rito speciale avverso il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso. Nelle more del giudizio, il presidente della Provincia di Avellino ha adottato il decreto n. 131 del 27 aprile 2026, pubblicato lo stesso giorno, con cui ha indetto i comizi per l'elezione del presidente della Provincia per il 6 giugno 2026. Tale sopravvenienza ha fatto cessare l'inerzia amministrativa contestata e ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con l'azione contro il silenzio. Le parti hanno concordato in udienza sull'improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione delle vicende della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La domanda è stata riqualificata come azione di accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull'indizione dei comizi elettorali.
art. 117 c.p.a.
Il ricorso è stato trattato con il rito speciale previsto per le controversie avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando il contenuto sostanziale della domanda riguarda l'accertamento dell'inerzia amministrativa e l'obbligo della pubblica amministrazione di adottare un provvedimento, il giudice può riqualificare l'azione formalmente proposta come impugnazione e convertire il rito in quello previsto per il silenzio della pubblica amministrazione.
- L'adozione, nelle more del giudizio, del provvedimento richiesto dal ricorrente determina l'improcedibilità dell'azione avverso il silenzio per sopravvenuta cessazione dell'inerzia, quando il provvedimento soddisfa l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Come è indicizzato
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