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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per plurimi atti di violenza sessuale commessi, secondo l'imputazione cautelare, ai danni della figlia minore nell'arco temporale dal compimento dei dieci ai tredici anni. Il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza avverso l'ordinanza genetica del G.I.P. In cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, innanzitutto una violazione del diritto di difesa per l'omesso avviso del deposito di un atto sopravvenuto trasmesso dal pubblico ministero il giorno dell'udienza camerale e poi utilizzato dal Tribunale del riesame; in secondo luogo ha contestato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, sostenendo che il tempo trascorso dall'ultimo episodio, l'assenza di ulteriori condotte e la situazione familiare avrebbero dovuto condurre alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, ha affermato che nel procedimento di riesame l'obbligo di trasmissione ex art. 309, comma 5, c.p.p. riguarda gli atti posti a base della richiesta cautelare e gli elementi favorevoli all'indagato, mentre gli atti sopravvenuti sfavorevoli possono essere trasmessi facoltativamente dal pubblico ministero; inoltre, gli atti depositati fino al giorno dell'udienza restano consultabili in cancelleria e spetta alla difesa prenderne visione e, se del caso, chiedere un rinvio. La censura è stata reputata comunque carente di specificità e priva della prova della decisività del documento richiamato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale sulla persistenza del pericolo di reiterazione e sull'inadeguatezza di misure meno afflittive, valorizzando la gravità dei fatti, la durata dell'arco temporale delle condotte, la loro pervicacia, l'epoca non remota dell'ultimo episodio e la successiva ricerca della vittima. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione, che può investire violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura dei fatti.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    norma richiamata dalla difesa per dedurre la lesione del diritto di difesa a seguito dell'omesso avviso del deposito di atti nuovi.

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame è limitato agli atti posti a base della misura e agli elementi favorevoli all'indagato; gli atti sopravvenuti sfavorevoli possono essere trasmessi facoltativamente.

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria e il difensore ha facoltà di esaminarli ed estrarne copia.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamato quale parametro delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione del reato.

  • art. 275, cod. proc. pen.

    la Corte richiama la disciplina della adeguatezza della misura e la presunzione relativa di cui al comma 3; il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato se vi sia un lungo arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    opera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati ivi indicati; il giudice deve motivare solo se la difesa alleghi elementi specifici idonei a vincerla.

  • artt. 81, 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 1, e comma 2, 609-septies cod. pen.

    norme sostanziali richiamate nell'imputazione cautelare per violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di minore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiama gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel riesame cautelare l'obbligo di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero ha carattere minimo e riguarda gli atti posti a fondamento della misura e gli elementi favorevoli all'indagato; gli atti successivi sfavorevoli possono essere trasmessi, ma non devono necessariamente essere comunicati alle parti con specifico avviso.
  • Gli atti depositati fino al giorno dell'udienza camerale sono consultabili in cancelleria: la difesa che voglia contestarne l'utilizzo deve allegare in modo specifico perché non abbia potuto prenderne visione e deve chiedere, se necessario, un rinvio per il contraddittorio.
  • Per dedurre una nullità o una lesione del contraddittorio nell'uso di un atto sopravvenuto non basta la mera allegazione del deposito tardivo: occorre dimostrare la concretezza del pregiudizio e la decisività dell'atto rispetto alla decisione adottata.
  • In sede di legittimità sulle misure cautelari la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, salvo vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Nelle ipotesi soggette alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve prendere in considerazione anche il tempo trascorso dai fatti; tuttavia, la distanza temporale non è di per sé sufficiente se risultano elementi concreti di perdurante pericolosità, come la persistenza della condotta o la ricerca della persona offesa.
  • La custodia in carcere può ritenersi adeguata quando il giudice valorizzi elementi specifici di pervicacia, durata delle condotte, sfruttamento della vulnerabilità della vittima e assenza di segnali concreti di cessazione del pericolo di reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareViolenza sessuale
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati sessuali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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