Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33313/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari (1/12/2021) che aveva confermato la condanna per riciclaggio relativa al trasferimento di quattro assegni circolari per complessivi €200.000,00. I motivi principali erano: (1) inosservanza di norma processuale (art. 606 lett. c c.p.p. con riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p.), sostenendo che l'imputato era stato condannato per una condotta diversa da quella contestata (mediazione nel trasferimento dei titoli invece della contraffazione/compilazione dei titoli); (2) violazione di legge penale (art. 606 lett. b ed e c.p.p.), deducendo che la condotta contestata al più integrava il reato di ricettazione e non il riciclaggio, perché la mera apposizione di firme e il trasferimento dei titoli non avrebbero occultato la provenienza illecita né impedito la loro identificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo come aspecifico e infondato (ritenendo che la valutazione di primo e secondo grado dimostrava la partecipazione di Calderola alla compilazione/consegna dei titoli e che la fattispecie descritta non discostava dal capo di imputazione). Ha invece accolto il secondo motivo: ha riqualificato il fatto da riciclaggio a ricettazione (art. 648 c.p.) perché la condotta non aveva realizzato alcuna attività di "camouflage" idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (mancava, ad es., la sostituzione del controvalore con denaro o l'apertura di conti a nomi fittizi). Riqualificato il fatto, il reato è risultato estinto per prescrizione (verificata la decorrenza e gli interruzioni dei termini, e l'assenza di prova di recidiva utilizzabile per prolungare i termini). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; le statuizioni civili sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Richiamato come base formale dei motivi di cassazione: lett. c relativa a inosservanza di norme processuali (in particolare artt. 521 e 522 c.p.p.) e lett. b ed e relative a vizio di motivazione/violazione di legge penale; la Corte ha ritenuto aspecifico/infondato il primo motivo e fondato il secondo nella parte sostanziale.

  • art. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Invocate dal ricorrente per lamentare un 'deragliamento' dell'accusa rispetto al capo di imputazione; la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito collegava la compilazione e la consegna dei titoli alla condotta descritta nel capo di imputazione, escludendo violazione del diritto di difesa.

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di impugnazione (riassunto ex art. 173-bis delle disposizioni di attuazione); utilizzata per la presentazione del ricorso in cassazione.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato per stabilire che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione (modalità processuali straordinarie introdotte dal decreto).

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Norma sostanziale applicata in riqualificazione: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata integrasse la ricettazione e non il più grave reato di riciclaggio, poiché mancava un'attività idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene.

Massime di principio

  • Distinzione riciclaggio vs ricettazione: è riciclaggio quando vi è un'attività concreta e idonea a "occultare" l'origine illecita (es. sostituzione con contanti, apertura di conti con false generalità, complesse operazioni di copertura). Quando l'operazione si limita al trasferimento o alla mera acquisizione di beni/proventi illeciti senza alterare gli elementi identificativi che ne consentono la tracciabilità, si configura la ricettazione.
  • La mera consapevolezza che un titolo o bene potenzialmente sarà monetizzato da altri non basta di per sé a trasformare la condotta in riciclaggio: la qualificazione dipende dall'effettiva esistenza di attività di schermatura/occultamento.
  • La riqualificazione del reato in sede di cassazione può incidere sul computo della prescrizione: se il reato riqualificato ha un termine prescrizionale già decorso, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
  • Per estendere i termini prescrizionali con riferimento a circostanze aggravanti come la recidiva è necessario che tali elementi siano espressamente valutati e affermati nei provvedimenti di merito; l'assenza di una decisione chiara sulla recidiva impedisce di fondare su di essa l'allungamento dei termini.
  • Le statuizioni civili non contestate nelle impugnazioni di gravame possono essere confermate anche se viene annullata la condanna penale, salva diversa impugnazione specifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.