Cassazione Penale, Sentenza n. 33313/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari (1/12/2021) che aveva confermato la condanna per riciclaggio relativa al trasferimento di quattro assegni circolari per complessivi €200.000,00. I motivi principali erano: (1) inosservanza di norma processuale (art. 606 lett. c c.p.p. con riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p.), sostenendo che l'imputato era stato condannato per una condotta diversa da quella contestata (mediazione nel trasferimento dei titoli invece della contraffazione/compilazione dei titoli); (2) violazione di legge penale (art. 606 lett. b ed e c.p.p.), deducendo che la condotta contestata al più integrava il reato di ricettazione e non il riciclaggio, perché la mera apposizione di firme e il trasferimento dei titoli non avrebbero occultato la provenienza illecita né impedito la loro identificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo come aspecifico e infondato (ritenendo che la valutazione di primo e secondo grado dimostrava la partecipazione di Calderola alla compilazione/consegna dei titoli e che la fattispecie descritta non discostava dal capo di imputazione). Ha invece accolto il secondo motivo: ha riqualificato il fatto da riciclaggio a ricettazione (art. 648 c.p.) perché la condotta non aveva realizzato alcuna attività di "camouflage" idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (mancava, ad es., la sostituzione del controvalore con denaro o l'apertura di conti a nomi fittizi). Riqualificato il fatto, il reato è risultato estinto per prescrizione (verificata la decorrenza e gli interruzioni dei termini, e l'assenza di prova di recidiva utilizzabile per prolungare i termini). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; le statuizioni civili sono confermate.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Richiamato come base formale dei motivi di cassazione: lett. c relativa a inosservanza di norme processuali (in particolare artt. 521 e 522 c.p.p.) e lett. b ed e relative a vizio di motivazione/violazione di legge penale; la Corte ha ritenuto aspecifico/infondato il primo motivo e fondato il secondo nella parte sostanziale.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Invocate dal ricorrente per lamentare un 'deragliamento' dell'accusa rispetto al capo di imputazione; la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito collegava la compilazione e la consegna dei titoli alla condotta descritta nel capo di imputazione, escludendo violazione del diritto di difesa.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di impugnazione (riassunto ex art. 173-bis delle disposizioni di attuazione); utilizzata per la presentazione del ricorso in cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato per stabilire che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione (modalità processuali straordinarie introdotte dal decreto).
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Norma sostanziale applicata in riqualificazione: la Corte ha ritenuto che la condotta contestata integrasse la ricettazione e non il più grave reato di riciclaggio, poiché mancava un'attività idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene.
Massime di principio
- Distinzione riciclaggio vs ricettazione: è riciclaggio quando vi è un'attività concreta e idonea a "occultare" l'origine illecita (es. sostituzione con contanti, apertura di conti con false generalità, complesse operazioni di copertura). Quando l'operazione si limita al trasferimento o alla mera acquisizione di beni/proventi illeciti senza alterare gli elementi identificativi che ne consentono la tracciabilità, si configura la ricettazione.
- La mera consapevolezza che un titolo o bene potenzialmente sarà monetizzato da altri non basta di per sé a trasformare la condotta in riciclaggio: la qualificazione dipende dall'effettiva esistenza di attività di schermatura/occultamento.
- La riqualificazione del reato in sede di cassazione può incidere sul computo della prescrizione: se il reato riqualificato ha un termine prescrizionale già decorso, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
- Per estendere i termini prescrizionali con riferimento a circostanze aggravanti come la recidiva è necessario che tali elementi siano espressamente valutati e affermati nei provvedimenti di merito; l'assenza di una decisione chiara sulla recidiva impedisce di fondare su di essa l'allungamento dei termini.
- Le statuizioni civili non contestate nelle impugnazioni di gravame possono essere confermate anche se viene annullata la condanna penale, salva diversa impugnazione specifica.
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