Cassazione Civile, Ordinanza n. 22625/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società di formazione professionale lamentava che una concorrente e alcune persone fisiche avessero posto in essere condotte di concorrenza sleale consistite, secondo l'impostazione attorea, nello storno di dipendenti e collaboratori, nell'utilizzazione di informazioni riservate e know-how, nell'imitazione dei materiali pubblicitari e del corso di punta denominato "Master Breve", nonché nella contraffazione del marchio registrato e in attività confusorie, di agganciamento e parassitarie. Dopo un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., un giudizio di merito e un appello, la Corte territoriale aveva escluso la maggior parte delle condotte e ridotto o negato il risarcimento. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione dell'art. 2598, n. 3, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non aver riconosciuto lo storno di collaboratori e dipendenti e lo svuotamento della struttura organizzativa; 2) violazione dell'art. 2598, n. 3, c.c. per avere escluso la concorrenza sleale confusoria, l'agganciamento e la concorrenza parassitaria, nonostante la pretesa riproduzione del corso "Master Breve" e delle brochure; 3) violazione degli artt. 2935 c.c. e 115 c.p.c. per non aver attribuito rilievo al ruolo di un soggetto nella promozione dell'iniziativa. La Corte di merito aveva ritenuto, in sostanza, che non vi fosse prova di un illecito storno, né di sottrazione o uso indebito di informazioni riservate, né di contraffazione del marchio, né di concorrenza confusoria o parassitaria, anche perché il segno "Master Breve" era descrittivo e il marchio era d'insieme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, soprattutto presuntive, mentre la sentenza impugnata aveva già svolto una valutazione complessiva degli indizi e aveva escluso, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, la sussistenza delle condotte di concorrenza sleale lamentate. È stata richiamata la regola dell'art. 2729 c.c. sulle presunzioni gravi, precise e concordanti e il limite del sindacato di legittimità quando la censura si risolva nella diversa lettura dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
richiamato come base del ricorso d'urgenza introduttivo della lite
art. 2598, n. 3, c.c.
norma invocata per lo storno di dipendenti/collaboratori e per le altre condotte di concorrenza sleale; la Corte ribadisce che occorrono modalità di disgregazione dell'organizzazione concorrente e animus nocendi, non essendo sufficiente il mero passaggio di personale
art. 2598, comma 1, n. 2, c.c.
richiamato in relazione all'appropriazione di pregi/agganciamento; la condotta richiede un vanto indebito di qualità o meriti altrui
artt. 98 e 99 cpi
richiamati per escludere che i dati dei professionisti reperibili online costituiscano informazioni riservate
artt. 7 e 13 cpi
richiamati per negare tutela esclusiva alla sola componente verbale del marchio d'insieme ritenuta descrittiva
art. 2729 c.c.
la prova per presunzioni richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti; il giudice deve prima isolare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, ma in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione fattuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge, ma non la mera richiesta di riesame del merito sotto forma di censura sulla prova presuntiva
art. 2935 c.c.
invocato nel terzo motivo, ma senza esito utile per la ricorrente
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l'accertamento probatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta al riesame del merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Per configurare concorrenza sleale mediante storno di dipendenti o collaboratori non basta la mera migrazione di personale da un'impresa a un'altra: occorre che il trasferimento sia attuato con modalità tali da disgregare in modo traumatico l'organizzazione del concorrente e da procurare un vantaggio competitivo indebito.
- Lo storno è illecito quando sia perseguito un risultato di appropriazione del metodo di lavoro, delle conoscenze aziendali o dell'assetto operativo del concorrente, con animus nocendi; la prova può derivare da più indizi, ma questi devono essere gravi, precisi e concordanti.
- La concorrenza confusoria, l'agganciamento e la concorrenza parassitaria richiedono una valutazione complessiva del comportamento dell'impresa asseritamente sleale, ma non possono essere desunti da elementi privi di capacità distintiva o da mere somiglianze di contenuto proprie di prodotti standardizzati.
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se il giudice di merito abbia violato i criteri dell'art. 2729 c.c.; non è invece consentito trasformare in violazione di legge una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
- La componente verbale di un marchio d'insieme non è di per sé tutelabile se è descrittiva o di uso comune e non ha acquisito, con prova attendibile, capacità distintiva autonoma.
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