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Sentenza

Sentenza n. 5251/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa adozione di ogni necessaria misura cautelare - del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia, per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, espresso nei confronti del Prof. Sergio Bonini dalla Commissione nazionale nominata con D.D. n. 2248 del 19 dicembre 2023 e dai singoli commissari, a seguito della procedura indetta con D.D. del Ministero n. 1796 del 27 ottobre 2023 (quadrimestre III), i cui esiti sono stati pubblicati sul sito istituzionale dedicato all’ASN a partire dal 10.03.2025 (doc. n. 1); - dei verbali n. 1 dell’8.01.2025 (doc. n. 2), n. 2 del 10.01.2025 (doc. n. 3), n. 3 del 20.01.2025 (doc. n. 4), n. 4 del 21.01.2025 (doc. n. 5), n. 5 del 12.02.2025 (doc. n. 6) e n. 6 del 3.03.2025 (doc. n. 7), recanti le attività valutative poste in essere dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e, segnatamente, quelle che hanno riguardato le valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni del Prof. Bonini (verbali nn. 1, 3 e 6); nonché, in quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, ivi compresi - i criteri definiti dalla Commissione nazionale nella seduta del 9 febbraio 2024 (doc. n. 8); - il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023 di indizione della procedura (doc. n. 9); - l’eventuale decreto sconosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione nazionale nominata con D.D. n. 2248 del 19 dicembre 2023, ivi compreso il giudizio di non idoneità del Prof. Bonini nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. del Ministero dell’Università e della Ricerca a sottoporre la domanda della parte ricorrente a nuova valutazione mediante una Commissione in diversa composizione.

Giustizia amministrativa202505271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità al conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, e gli atti valutativi della Commissione nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio di non idoneità espresso a maggioranza di tre commissari su cinque, deducendo la grave lacunosità, contraddittorietà e genericità della valutazione collegiale e dei giudizi individuali dei commissari di maggioranza. In particolare, ha rilevato che la Commissione aveva riconosciuto la buona continuità della produzione, la coerenza con il settore concorsuale, l'ottima collocazione editoriale, la profonda conoscenza della letteratura penalistica e l'impegno nella ricerca, per poi concludere apoditticamente che le pubblicazioni non raggiungevano lo standard qualitativo per la prima fascia, a causa di limiti nella chiarezza, nell'ordine espositivo, nell'originalità e nella resa applicativa. Il ricorrente ha inoltre dedotto che i giudizi negativi, specie quello del commissario ritenuto determinante, valorizzavano singole monografie con espressioni positive senza indicare concretamente i profili di carenza di originalità o rigore; che la Commissione aveva sostanzialmente concentrato la valutazione sul criterio dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, senza adeguato bilanciamento con gli ulteriori criteri previsti dall'art. 4 del d.m. n. 120/2016, tra cui numero, tipologia e continuità temporale delle pubblicazioni; e che, a fronte di due giudizi individuali favorevoli e tre contrari, sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata sulle ragioni della prevalenza della maggioranza negativa. Il Ministero ha sostenuto che le valutazioni della Commissione esprimono ampia discrezionalità tecnica e che anche la carenza di uno solo dei criteri normativi può giustificare il diniego dell'abilitazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il giudizio impugnato in parte qua, limitatamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Ha ritenuto che la Commissione avesse formulato premesse ampiamente positive sulla produzione del candidato, ma avesse poi concluso per il mancato raggiungimento dello standard qualitativo mediante una formula generica e apodittica, senza spiegare in modo comprensibile le ragioni della conclusione negativa né indicare concretamente i profili in cui le opere difettassero di originalità, rigore, chiarezza o efficacia applicativa. Il vizio risultava accentuato dai giudizi individuali dei tre commissari contrari, anch'essi contenenti apprezzamenti positivi non conciliati con l'esito negativo. Poiché due commissari si erano espressi per l'idoneità, il giudizio collegiale avrebbe dovuto contenere una motivazione rafforzata, non limitata alla prevalenza numerica della maggioranza, ma recante argomentazioni critiche di confutazione o di preferenza della tesi negativa. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di sottoporre la domanda a riesame da parte di una Commissione in diversa composizione entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza: 30 giorni per la nomina della nuova Commissione e 60 giorni per la formulazione del nuovo giudizio. I nuovi commissari dovranno mantenere ferme le valutazioni già positive sui titoli e rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, tenendo conto dei rilievi della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 120/2016

    La sequenza temporale denota una buona continuità. Si tratta di produzione scientifica coerente con il settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti. [...] La collocazione editoriale delle pubblicazioni è ottima [...]

    La valutazione delle pubblicazioni deve considerare complessivamente i criteri normativi, inclusi qualità, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, numero e tipologia delle pubblicazioni e continuità temporale; la Commissione non può valorizzare in senso positivo tali elementi e poi disattenderli con una conclusione negativa apodittica e non coerentemente motivata.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    In caso di annullamento del giudizio negativo per vizio motivazionale, il giudice può ordinare la riedizione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, delimitando l'oggetto e i tempi del riesame.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione deve motivare in modo coerente e comprensibile il rapporto tra gli elementi positivamente rilevati nella produzione scientifica e la conclusione negativa sul mancato raggiungimento dello standard qualitativo; una formula generica relativa a carenze di originalità, chiarezza, rigore o resa applicativa, priva dell'indicazione concreta dei profili critici, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
  • Quando i giudizi individuali dei commissari sono divergenti e una parte dei commissari si esprime per l'idoneità del candidato, il giudizio collegiale non può fondarsi sulla sola prevalenza numerica della maggioranza, ma deve contenere una motivazione rafforzata, con argomentazioni critiche che spieghino la confutazione o la prevalenza della conclusione negativa rispetto ai giudizi favorevoli.
  • La sintesi collegiale dei giudizi individuali deve essere effettiva e argomentata, non una mera adesione alla posizione della maggioranza; la contraddizione tra apprezzamenti positivi riferiti alle singole pubblicazioni e conclusione negativa complessiva costituisce vizio motivazionale quando non siano esplicitate le ragioni del superamento degli elementi favorevoli.
  • In caso di annullamento del giudizio di non idoneità per difetto di motivazione nella valutazione delle pubblicazioni, il riesame deve essere svolto da una Commissione in diversa composizione e può essere circoscritto alle pubblicazioni, mantenendo ferme le valutazioni già positivamente espresse sugli altri titoli non affetti dal vizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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