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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26709/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia riguardante il riconoscimento del diritto reale d'uso su un'area destinata a parcheggio nel condominio di Bari, con nullità di atti che riservavano la proprietà al costruttore. La questione centrale in cassazione è se, a seguito della pronuncia di cassazione n. 17600/2015 che aveva rimesso la questione della prescrizione al giudice di rinvio, la Corte d'appello abbia correttamente dichiarato inammissibili le domande della Grimaldi di risarcimento e di indebito arricchimento (sostanzialmente per l'uso dell'area nel periodo in cui i provvedimenti giudiziari avevano ritenuto sussistente il diritto) e se abbia omesso di decidere sulla domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza poi cassata. La Cassazione ha valutato che tali domande erano state "assorbite" nella decisione poi cassata e quindi potevano essere riproposte nel giudizio di rinvio; ha inoltre ritenuto omissione la mancata pronuncia sulla cancellazione della trascrizione della sentenza d'appello poi annullata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso della Grimaldi, dichiarando assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari limitatamente alle questioni accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per decidere sulle domande della Grimaldi (risarcimento/indebito arricchimento per l'uso medio tempore dell'area e cancellazione della trascrizione della sentenza cassata). Ha altresì disposto che la Corte di rinvio debba provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    Il principio che la rinuncia alle domande non accolte in primo grado non trova applicazione nel giudizio di cassazione quando le questioni sono state dichiarate "assorbite": le questioni assorbite e non riproposte in cassazione non determinano comunque il formarsi del giudicato e possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo del giudice di merito di pronunciarsi su tutte le domande proposte dalle parti; la mancata pronuncia sulla domanda di cancellazione della trascrizione configura vizio che va sanato dal giudice di rinvio.

  • art. 389 c.p.c.

    Riferimento alla possibilità di riproposizione di pretese conseguenti alla cassazione: le domande derivanti dall'accoglimento del ricorso per cassazione possono essere riproposte nel giudizio di rinvio se erano state assorbite dalla decisione poi cassata.

  • art. 2668 c.c.

    Norma sulla trascrizione e sulla cancellazione della trascrizione: la Corte ha rilevato che la cancellazione della trascrizione di una sentenza non opera automaticamente d'ufficio alla pronuncia di rigetto, ma richiede decisione specifica sulla domanda avanzata; pertanto il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nel testo con riferimento alle domande alternative di risarcimento/indebito arricchimento; la Corte distingue queste domande dalla richiesta del corrispettivo per l'uso, perché la domanda risarcitoria presuppone l'infondatezza della pretesa altrui e può dunque essere riproposta se la pronuncia favorevole precedente viene cassata.

Massime di principio

  • Se una questione o domanda è stata dichiarata "assorbita" in una sentenza poi cassata, quella domanda può essere riproposta nel giudizio di rinvio: la cassazione con rinvio annulla il presunto effetto preclusivo della precedente decisione su questioni assorbite.
  • Distinguere sempre tra domande subordinate al riconoscimento di un diritto (es. pagamento del corrispettivo) e domande autonome di risarcimento o indebito arricchimento: la prima presuppone la fondatezza della pretesa dell'altra parte, la seconda presuppone la sua infondatezza; la loro compatibilità/logica reciproca determina la proponibilità dopo una cassazione.
  • La mancata pronuncia del giudice su una domanda espressamente proposta (es. cancellazione della trascrizione) è vizio rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e impone al giudice del rinvio di decidere sulla questione.
  • Le eccezioni di prescrizione, se non decise con espresso rigetto non assorbito, non impediscono automaticamente la riproposizione di domande correlate nel giudizio di rinvio: bisogna verificare se la questione è stata effettivamente decisa o solo assorbita.
  • In sede di cassazione è importante illustrare chiaramente quali domande si intendono considerare precluse o assorbite: per evitare che il giudicato implicito impedisca la riproposizione, le parti devono proporre censure adeguate in cassazione o impostare chiaramente le domande nel rinvio.
  • Quando si chiede la cancellazione di una trascrizione derivante da una sentenza poi annullata, è necessario formulare la relativa domanda in modo esplicito e il giudice deve pronunciarsi; la cancellazione non scatta automaticamente senza provvedimento giudiziale.

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