Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che definiva una controversia originata, secondo quanto emerge dall'atto, da questioni relative a occupazione/espropriazione e alla relativa valutazione tecnica, con doglianze sulla validità della composizione del collegio d'appello, sulla mancata considerazione delle deduzioni del consulente tecnico di parte rispetto alla consulenza d'ufficio e sulla regolazione delle spese di lite. I motivi formalmente proposti erano: nullità insanabile della sentenza per vizio di costituzione del giudice, violazione di norme costituzionali e processuali in tema di prova tecnica e garanzie difensive, nonché errata individuazione della parte soccombente ai fini delle spese. Prima della decisione, tuttavia, le parti costituite hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del Comune e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c. per effetto dell'adesione del controricorrente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che tale meccanismo non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice.

  • artt. 195 e 201 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulla consulenza tecnica e sulla considerazione delle osservazioni di parte.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla mancata considerazione delle deduzioni tecniche di parte.

  • art. 834 c.c.

    Richiamato nel ricorso insieme agli artt. 42 e 43 Cost. quale norma di riferimento del thema decidendum della controversia originaria, desumibilmente in materia espropriativa.

  • artt. 42 e 43 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla materia espropriativa e alla tutela del diritto di proprietà.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicati come norme sul sindacato di legittimità invocate per i motivi di ricorso.

  • artt. 90, 91, 92, 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese e la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 391 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l'estinzione del giudizio senza statuizione sulle spese, in ragione dell'accettazione della rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso che trovi applicazione alla rinuncia al ricorso per cassazione, negando il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In presenza di rinuncia al ricorso per cassazione accettata dalla parte costituita, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia accettata comporta, di regola, la mancata pronuncia sulle spese quando la Corte ne dà atto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché il presupposto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non ricorre in tale ipotesi.
  • Quando la decisione è definita da rinuncia e accettazione, le censure di merito o di rito contenute nel ricorso restano assorbite e non sono esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.