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Sentenza

Sentenza n. 1784/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso documentale presentata il 13 aprile 2026 allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. chiedendo che lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze fosse condannato a ostendere i documenti indicati nell’istanza di accesso documentale del 13 aprile 2026, sulla quale si era formato il silenzio-rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il deposito integrale dei documenti richiesti aveva soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. Ha compensato le spese tra le parti in considerazione della condotta collaborativa dell’Amministrazione. Ha inoltre liquidato al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato un compenso di euro 1.806,50, oltre spese generali e oneri accessori, applicando il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il signor Md Borhan Uddin, con l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., che lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze venisse condannato ad ostendere gli atti indicati nell’istanza di accesso documentale del 13 aprile 2026, sulla quale si era formato il silenzio rigetto di cui all’art. 25, comma 4, L. 241/1990.

    La tutela giurisdizionale contro il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso documentale è proposta con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Il signor Md Borhan Uddin, con l’atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., che lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Firenze venisse condannato ad ostendere gli atti indicati nell’istanza di accesso documentale del 13 aprile 2026, sulla quale si era formato il silenzio rigetto di cui all’art. 25, comma 4, L. 241/1990.

    Il silenzio formatosi sull’istanza di accesso documentale è qualificato come silenzio-rigetto ai sensi della disposizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritiene il Collegio che, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio dal signor Uddin, sia cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio la pretesa azionata è integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Rilevato inoltre che parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto dell’apposita Commissione n. 57 del 15 giugno 2026, si ritiene di poter liquidare, considerato il basso grado di complessità della lite, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, il compenso professionale dell’avv. Paolo Nicodemo – abilitato al patrocinio a spese dello Stato nella lista predisposta dall’Ordine forense di Roma e iscritto nella lista per il processo amministrativo –, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 3.613,00 euro, cioè in complessivi euro 1.806,50 (milleottocentosei/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.

    In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore è liquidato secondo i criteri richiamati dagli artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002; nel caso concreto, il giudice ha applicato i valori minimi e il dimezzamento previsto dall’art. 130, tenuto conto del basso grado di complessità della lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso documentale, se l’amministrazione deposita in corso di causa tutta la documentazione richiesta e soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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