Cassazione Penale, Ordinanza n. 32967/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata per evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, generici e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La pronuncia presuppone la condanna per evasione, ma il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della fattispecie; la questione è solo processuale e riguarda la tenuta dei motivi di ricorso.
art. 131-bis c.p.
La Corte ritiene inammissibile la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto perché già esaminata e non specificamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 62-bis c.p.
La censura relativa alle circostanze attenuanti generiche è dichiarata inammissibile in quanto generica e non idonea a confrontarsi con la motivazione della decisione di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già scrutin ate e disattese nei precedenti gradi di merito, senza offrire un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si presenti generico, ossia privo di una critica specifica alle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto o delle attenuanti generiche deve misurarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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