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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 714 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - SERVIZIO DI COASSICURAZIONE - ESENZIONE IVA - Sussiste - Prestazioni ausiliarie di assicurazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA delle attività svolte dalla società assicurativa delegata alla gestione integrale di un sinistro in forza di clausole di delega e di un mandato conferito dalle altre imprese partecipanti alla coassicurazione. Occorreva stabilire se tali attività costituissero prestazioni di servizi rese a favore delle altre compagnie, imponibili ai fini IVA, oppure prestazioni proprie dell'attività assicurativa e, quindi, prestazioni ausiliarie di assicurazione esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, nn. 2 e 9, del d.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La contestazione è stata accolta: la società delegata, gestendo integralmente il sinistro nell'ambito del contratto di coassicurazione, non svolgeva una mera attività amministrativa, commerciale o di servizio a favore delle altre assicurazioni, ma un'effettiva attività assicurativa e prestazioni ausiliarie di assicurazione. Le relative operazioni sono pertanto esenti da IVA. La conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 20 novembre 2003, causa C-8/01, e 3 aprile 2008, causa C-124/07.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione, riassicurazione e rendita, comprese le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a tali operazioni.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, del d.P.R. n. 633/1972

    È stato interpretato nel senso di ricomprendere le prestazioni ausiliarie strettamente connesse all'attività assicurativa, quando non si limitino a un'attività meramente amministrativa o materiale.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2003, causa C-8/01

    Richiamata quale precedente europeo a sostegno dell'interpretazione ampia dell'esenzione IVA per le attività assicurative e per quelle funzionalmente collegate.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE del 3 aprile 2008, causa C-124/07

    Richiamata per confermare che la qualificazione IVA deve dipendere dalla natura effettiva delle prestazioni e dal loro collegamento funzionale con l'attività assicurativa.

Massime di principio

  • Nella coassicurazione, la società delegata che gestisce integralmente il sinistro può svolgere un'attività assicurativa propria o ausiliaria, non una semplice prestazione commerciale verso le altre coassicuratrici.
  • La presenza di clausole di delega e di un mandato non trasforma automaticamente l'attività in una prestazione imponibile: occorre valutare concretamente le funzioni svolte e il loro collegamento con la gestione assicurativa del rischio e del sinistro.
  • L'esenzione IVA può applicarsi quando l'attività è essenziale e funzionalmente connessa all'operazione assicurativa, mentre può essere esclusa per servizi meramente amministrativi, tecnici o materiali privi di autonoma natura assicurativa.
  • Per determinare il trattamento IVA conta la sostanza economica dell'attività svolta, non soltanto la qualificazione contrattuale o la modalità di remunerazione.
  • In casi analoghi è quindi necessario verificare il contenuto della delega, il livello di autonomia nella gestione del sinistro, le responsabilità assunte dalla società delegata e il rapporto diretto tra attività svolta e copertura assicurativa.

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