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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34097/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la statuizione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio già stabiliti in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un fatto di detenzione/gestione di sostanza stupefacente sequestrata, contestando: 1) l'attribuzione della sostanza a suo carico, sostenendo che la prova valorizzata dai giudici di merito fosse illogica o comunque insufficiente; 2) l'esclusione dell'ipotesi lieve, già negata dalla sentenza impugnata sulla base di un apprezzamento complessivo degli indici fattuali; 3) la determinazione della pena, ritenuta eccessiva in rapporto al minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche e meramente reiterative, evidenziando che la decisione di merito era sorretta da più elementi convergenti: rilievi GPS che documentavano la frequentazione del fondo, videoriprese che mostravano il ricorrente cercare lo stupefacente dopo il sequestro e manifestare disperazione per il mancato ritrovamento, nonché una conversazione intercettata in carcere dal contenuto confessoriamente rilevante. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato generica la doglianza, poiché la pena era stata motivatamente determinata in base ai precedenti penali, anche specifici, e all'elevata capacità a delinquere, con uno scostamento contenuto dal minimo edittale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione e con gli elementi probatori valorizzati nella decisione impugnata.
  • La censura sull'esclusione della fattispecie lieve in materia di stupefacenti non è ammissibile quando si risolva in una mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, fondati su una valutazione complessiva e non manifestamente illogica degli indici fattuali della condotta e dell'organizzazione dell'attività illecita.
  • La doglianza sulla determinazione della pena deve indicare specifiche illogicità o violazioni dei criteri legali di commisurazione; è invece generica se non si confronta con la motivazione che dia conto dei precedenti dell'imputato, della capacità a delinquere e dello scostamento contenuto dal minimo edittale.
  • La presenza di elementi convergenti di prova, anche indiziari e captativi, può legittimare l'affermazione di responsabilità quando il loro apprezzamento complessivo sia logicamente coerente e non meramente atomistico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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