Cassazione Penale, Sentenza n. 35172/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due indagati hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2026, che aveva confermato l’ordinanza del G.i.p. del 24 febbraio 2026 applicativa della custodia cautelare in carcere. Erano gravemente indiziati, in concorso, dell’omicidio aggravato di un uomo scomparso a Gragnano il 14 marzo 2022 e della detenzione e del porto dell’arma usata per ucciderlo; il corpo e l’arma non erano stati rinvenuti. Secondo l’ipotesi accusatoria, uno degli indagati avrebbe seguito la vittima e l’avrebbe condotta in un luogo di campagna, dove l’altro le avrebbe sparato. Il fatto sarebbe stato commesso avvalendosi della forza intimidatrice di un sodalizio camorristico e per agevolarne l’attività, dopo che la vittima si sarebbe appropriata di denaro proveniente da attività illecite. Entrambi hanno dedotto, con il primo motivo, la nullità dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi e delle deduzioni difensive. Con il secondo motivo ciascuno ha contestato la motivazione sulla propria identificazione: il primo come conducente della motocicletta Honda ripresa dalle telecamere; il secondo come l’“Antonio” indicato nelle conversazioni e nelle dichiarazioni, deducendo anche l’esistenza di un cugino omonimo. Le censure investivano inoltre la lettura delle conversazioni intercettate e degli altri elementi indiziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo i motivi in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili. Quanto alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, ha rilevato che le doglianze riguardavano in sostanza la consistenza degli indizi e che i ricorsi non erano autosufficienti: non indicavano specificamente quali aspetti della motivazione avrebbero impedito una diversa decisione e non allegavano la richiesta cautelare necessaria al confronto con l’ordinanza genetica. Ha inoltre osservato che il G.i.p. aveva svolto un vaglio critico, pur richiamando gli elementi fattuali indicati dal pubblico ministero, e che il Tribunale del riesame poteva integrare la motivazione rispondendo alle deduzioni difensive. Le censure sull’identificazione e sulla gravità indiziaria sono state respinte: il Tribunale aveva motivato in modo adeguato e non illogico sulla base, tra l’altro, delle immagini di videosorveglianza, del riconoscimento del conducente della motocicletta, delle dichiarazioni della fidanzata e della madre della vittima e delle conversazioni intercettate. Le contestazioni difensive non disarticolavano tale ricostruzione e, in parte, richiedevano una rivalutazione di merito. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. La decisione riguarda la misura cautelare e non definisce nel merito la responsabilità penale.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
Il tutto con l'aggravante di essersi avvalsi della forza intimidatrice promanante dal sodalizio camorristico della zona (dan Afeltra-Di Martino) e, quindi, al fine di agevolare la stessa associazione criminale con l'eliminazione della vittima, ritenuta responsabile di essersi appropriata di somme di denaro provento di attività illecite, sottraendole alle casse delle consorterie criminali egemoni nella zona di Gragnano e dei Monti Lattari.
La norma è indicata quale aggravante contestata in relazione all’omicidio, per l’asserito ricorso alla forza intimidatrice del sodalizio e per la finalità di agevolarne l’attività. I ricorsi non hanno contestato i profili relativi a tale aggravante.
art. 309 c.p.p.
Il Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.
Nel riesame, la conferma della misura non è soggetta, a pena di nullità, allo specifico requisito di autonoma valutazione previsto per l’ordinanza genetica; sono deducibili i vizi propri della motivazione del provvedimento del riesame.
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — "per relationem" o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura.
L’ordinanza genetica può richiamare o incorporare la richiesta del pubblico ministero quanto all’esposizione dei fatti, ma deve rendere riconoscibile l’effettivo vaglio critico del giudice sui presupposti della misura.
art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.
Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa.
La nullità per omessa considerazione degli elementi difensivi è riferita all’ordinanza genetica, non all’ordinanza del Tribunale del riesame.
art. 273 c.p.p.
Il Tribunale di Napoli non è incorso nella lamentata violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti per i fatti oggetto della imputazione provvisoria.
In sede cautelare la valutazione dei gravi indizi è legittima se il giudice ne espone le ragioni con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
art. 192, comma 1, c.p.p.
Gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, alle quali non abbia partecipato l'indagato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno.
Le conversazioni intercettate cui l’indagato non partecipa sono prova diretta valutabile secondo il libero convincimento razionalmente motivato, senza necessità di riscontri esterni, salvo che gli elementi assumano natura indiziaria.
art. 192, comma 2, c.p.p.
E, tuttavia, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi debbono essere valutati alla luce del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Quando il contenuto delle intercettazioni ha natura indiziaria, la sua valutazione deve rispettare i criteri previsti dall’art. 192, comma 2, c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la totale mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice della cautela rispetto alla valutazione della gravità indiziaria per le condotte oggetto della imputazione provvisoria, con la conseguente nullità della ordinanza genetica.
La disposizione è richiamata quale base della censura di legittimità relativa alla dedotta nullità dell’ordinanza genetica per violazione delle regole processuali sull’autonoma valutazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Con il secondo motivo l'indagato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. il vizio di motivazione rispetto alla sua identificazione come il conducente della citata moto Honda, oggetto di specifiche contestazioni mediante una memoria difensiva rimasta totalmente priva di risposta da parte del Tribunale.
La disposizione è richiamata come fondamento della censura di legittimità per vizio di motivazione sull’identificazione degli indagati.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito;
Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per gli adempimenti demandati alla cancelleria a seguito della decisione cautelare.
Massime di principio
- L’obbligo di autonoma valutazione nell’ordinanza genetica riguarda l’effettivo vaglio critico del giudice, non l’originalità dell’esposizione dei fatti: è ammesso il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, purché il provvedimento mostri le ragioni per cui gli elementi giustificano la misura.
- La mancanza di originalità linguistica o espositiva dell’ordinanza genetica non determina automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione; costituisce soltanto un elemento da apprezzare insieme agli altri per verificare se sia mancato un effettivo vaglio giudiziale.
- L’ordinanza del Tribunale del riesame che conferma una misura cautelare non è soggetta, a pena di nullità, al requisito di autonoma valutazione previsto per l’ordinanza genetica; rispetto alla decisione del riesame possono essere dedotti i vizi della sua motivazione, mentre la nullità per omessa considerazione degli elementi difensivi riguarda l’ordinanza genetica.
- La censura di legittimità sull’omessa autonoma valutazione deve indicare specificamente gli aspetti del provvedimento che avrebbero impedito un apprezzamento diverso e deve consentire il confronto tra la richiesta cautelare e l’ordinanza genetica; la mancata allegazione della richiesta può rendere il ricorso non autosufficiente.
- Nel giudizio cautelare è sufficiente un quadro idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità; i gravi indizi non sono valutati secondo gli stessi criteri richiesti per la decisione di merito dall’art. 192, comma 2, c.p.p.
- L’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche o cifrate, è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la valutazione sia logicamente motivata in rapporto alle massime di esperienza.
- Le conversazioni intercettate cui l’indagato non partecipa costituiscono fonte di prova diretta e non richiedono necessariamente riscontri esterni; se però gli elementi desunti hanno natura indiziaria, devono essere valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
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