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Sentenza

Sentenza n. 1405/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pisa n. 370/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente, per gli anni scolastici rispettivamente indicati nel titolo giudiziale. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione di una ricorrente 1.500 euro e dell’altra 1.000 euro. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione integrale del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notifica della sentenza munita dell’attestazione di conformità presso la sede reale del Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato del titolo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, mettendo a disposizione delle ricorrenti le somme riconosciute dal Tribunale di Pisa tramite la Carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. L’ordine di ottemperanza è stato escluso con riferimento alla condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza così proposta. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l’esecuzione contro un’amministrazione è ammissibile dopo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile notificata all’amministrazione deve essere munita dell’attestazione di conformità; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte del beneficio economico della Carta elettronica del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato civile da eseguire.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione con le modalità richieste, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di conformarsi integralmente al contenuto precettivo del giudicato, nei limiti oggettivi stabiliti dal titolo esecutivo.
  • La domanda di ottemperanza non si estende automaticamente alle statuizioni relative alle spese di lite contenute nel titolo giudiziale quando tali statuizioni esulino dall’oggetto sostanziale dell’esecuzione richiesta.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone i poteri e un ulteriore termine per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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