Cassazione Civile, Ordinanza n. 00238/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ha quindi cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa al giudice a quo, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato delle prove offerte dal contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio, mediante accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, gli aveva attribuito maggiori redditi per il 2006 e il 2007 sulla base di indici di capacità contributiva ritenuti non coerenti con i redditi dichiarati o, per il 2006, con la mancata presentazione della dichiarazione. Gli indici considerati erano il canone di locazione dell'abitazione romana, il mutuo relativo a un'abitazione secondaria e un finanziamento per un'autovettura. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente censurava in cassazione: 1) la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, poiché la CTR si era limitata ad affermare in modo apodittico che il contribuente non aveva assolto l'onere della prova; 2) l'omesso esame del fatto decisivo costituito dal contributo economico mensile asseritamente versato dal cognato a favore del contribuente e della sorella; 3) la falsa applicazione delle norme sulle donazioni e sulle presunzioni, lamentando che la CTR avesse ignorato senza adeguata motivazione le dichiarazioni dei familiari circa aiuti economici e liberalità provenienti da moglie, suoceri e cognato. La Corte rilevava che, nel redditometro, la prova contraria del contribuente può essere data anche dimostrando la provenienza non reddituale delle somme impiegate per sostenere le spese, con documentazione idonea e valutazione analitica del materiale probatorio, incluse le dichiarazioni di terzi, che nel giudizio tributario hanno valore indiziario. La CTR, però, aveva respinto l'appello con motivazione meramente assertiva, senza valutare specificamente la documentazione e le allegazioni difensive, e aveva valorizzato in modo improprio la mancata forma dell'atto pubblico per pretesi atti di liberalità, senza considerare la disciplina delle donazioni di modico valore.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto comma
l'accertamento sintetico fondato sul redditometro costituisce presunzione legale relativa: l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove una volta accertati gli indici di capacità contributiva, mentre il contribuente può vincere la presunzione dimostrando, con prova documentale idonea, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche per provenienza non reddituale delle somme impiegate.
art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, così da non consentire il controllo del ragionamento decisorio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione solo assertiva o priva di confronto con le prove dedotte integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il vizio processuale dedotto e riconosciuto in relazione alla motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorrente lo invocava per omesso esame di fatti decisivi; la Corte richiama il tema ma fonda l'accoglimento soprattutto sulla motivazione apparente e sulla mancata valutazione del materiale probatorio.
art. 2725 c.c.
norma richiamata dal ricorrente in relazione alla prova delle liberalità; la Corte osserva che, nel contesto del giudizio tributario volto a contestare la pretesa fiscale, le dichiarazioni di terzi possono assumere valore indiziario.
art. 782 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte evidenzia che la CTR ha trascurato la disciplina delle donazioni di modico valore, non soggette alla forma dell'atto pubblico.
art. 783 c.c.
la forma dell'atto pubblico non è richiesta per le donazioni di modico valore; la relativa valutazione dipende dal valore oggettivo del bene e dalle condizioni economiche del donante, apprezzamento riservato al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che il giudice deve valutare gli elementi indiziari e le prove contrarie secondo un esame analitico, non sommario.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la disponibilità di specifici beni o il sostenimento di determinate spese integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva, superabile dal contribuente con prova contraria idonea e documentale.
- La prova contraria non si esaurisce nell'allegazione di ulteriori disponibilità economiche, ma richiede elementi oggettivi che rendano plausibile la riferibilità di quelle somme alle spese contestate, quanto meno in termini di durata e consistenza del possesso.
- Il giudice tributario, una volta che il contribuente abbia offerto una prova contraria non meramente assertiva, deve procedere a una valutazione analitica del materiale probatorio e non può limitarsi a formule stereotipate sull'inadempimento dell'onere della prova.
- Le dichiarazioni rese da terzi possono essere utilizzate nel processo tributario come elementi indiziari anche a favore del contribuente, e devono essere valutate nella loro attendibilità insieme agli altri elementi acquisiti.
- In tema di motivazione della sentenza, la motivazione è solo apparente quando esiste graficamente ma non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; tale vizio determina nullità della decisione.
- Ai fini dell'art. 783 c.c., la donazione di modico valore non richiede la forma dell'atto pubblico; la sua qualificazione dipende da un apprezzamento comparativo tra valore del bene donato e condizioni economiche del donante.
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