Ordinanza n. 1819/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta Comunale di Gela e determinazione sindacale relative al conferimento dell'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, una deliberazione della Giunta Comunale, una successiva deliberazione della Giunta e una determinazione sindacale, oltre agli atti presupposti, connessi o conseguenti. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di applicare il Regolamento Comunale sugli incarichi di Elevata Qualificazione anche al conferimento dell'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Il TAR, prima di esaminare l'ammissibilità del ricorso, ha rilevato la necessità di verificare la riferibilità al controinteressato dell'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione del ricorso e l'individuazione del pubblico registro dal quale tale indirizzo è stato estratto, nonché di acquisire dalla pubblica amministrazione il codice fiscale del controinteressato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ha disposto incombenti istruttori finalizzati alla verifica dell'ammissibilità del ricorso: il ricorrente deve depositare, nelle forme del processo amministrativo telematico, la documentazione attestante che l'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione appartiene al controinteressato e indicare il pubblico registro da cui l'indirizzo è stato ricavato; il Comune intimato deve fornire il codice fiscale del controinteressato. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 luglio 2026. Il Comune deve essere informato della pronuncia anche in proprio.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
al fine di verificare – ai sensi dell’art. 73 c.p.a. - l’ammissibilità del ricorso
La disposizione è utilizzata quale base per disporre gli adempimenti necessari a verificare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, con particolare riguardo alla regolarità della notificazione al controinteressato.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve verificare l'ammissibilità del ricorso e sussistono dubbi sulla riferibilità dell'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione al controinteressato, può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire la prova dell'appartenenza dell'indirizzo e l'indicazione del pubblico registro dal quale è stato estratto.
- Gli incombenti istruttori ordinati dal giudice amministrativo devono essere eseguiti nel termine perentorio stabilito dall'ordinanza e nelle forme previste dal processo amministrativo telematico.
- La verifica del codice fiscale del controinteressato può essere richiesta alla pubblica amministrazione intimata quando tale dato sia necessario per accertare la regolarità degli adempimenti processuali e della notificazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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