Ordinanza n. 972/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio n. Prot. 11278- Ref. 1014, adottato dall'Ambasciata d'Italia in Libano - Beirut in data 1/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che non è stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre evidenziato dubbi sulla ammissibilità del ricorso per possibile nullità della procura, non risultando la dichiarazione di autenticazione della firma apposta alla presenza del notaio. Nel merito cautelare, il giudice ha ritenuto insufficiente il fumus boni iuris, alla luce delle motivazioni poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego e, in particolare, della disponibilità bancaria dichiarata, pari a 7.000, ritenuta non conforme alla soglia di riferimento per la tipologia di visto e comunque non idonea a comprovare la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre rilevato dubbi sulla validità della procura e, comunque, ha ritenuto carente il fumus boni iuris, considerando plausibili le ragioni del diniego relative all'insufficienza e alla non attualità dei mezzi economici disponibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e di adeguato fumus boni iuris.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa, insieme alle altre disposizioni indicate, per la verifica dei mezzi economici necessari ai fini del visto d'ingresso.
art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999
È richiamato nel combinato disposto applicativo della disciplina relativa alla disponibilità dei mezzi economici per il visto.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
È richiamato quale disposizione concorrente per l'applicazione dei parametri economici rilevanti ai fini del visto.
Tabella A della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno
Individua la soglia economica di riferimento considerata dal giudice per valutare l'adeguatezza dei mezzi di sussistenza relativi alla tipologia di visto.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la prova concreta di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione derivante dal diniego di un visto non è sufficiente in assenza di elementi specifici sulla gravità e irreparabilità del danno.
- In materia di visto d'ingresso per motivi di studio, la disponibilità di una somma depositata su un conto corrente non dimostra necessariamente la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza, soprattutto quando l'importo risulta inferiore alla soglia di riferimento applicabile alla tipologia di visto.
- La verifica cautelare della legittimità del diniego di visto può fondarsi sulle motivazioni esplicitate dall'Amministrazione e sulla mancata dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso dei requisiti economici previsti dalla disciplina applicabile.
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