Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dal respingimento adottato dal Questore di Agrigento nei confronti di uno straniero giunto a Lampedusa e dal contestuale trattenimento presso un CPR, poi convalidato. Il ricorrente ha impugnato il decreto di respingimento deducendo, sin dal primo giudizio, la mancata tempestiva informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, invocando gli artt. 10, comma 4, e 10-ter del d.lgs. 286/1998 e l'art. 8 della Direttiva 2013/32/UE. Dopo un primo rigetto del Giudice di pace e un primo intervento della Cassazione, che aveva cassato per motivazione insufficiente sul tema dell'informativa, il Giudice di pace in sede di rinvio ha nuovamente respinto il ricorso ritenendo che il foglio notizie sottoscritto dall'interessato dimostrasse che questi aveva dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro e non per chiedere protezione internazionale, escludendo così la natura collettiva del respingimento. Con l'unico motivo del ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione di legge e manifesta illegittimità del respingimento, sostenendo che il foglio notizie non prova l'effettivo assolvimento dell'obbligo informativo, non attesta alcuna informativa orale o scritta e non è accompagnato dalla scheda informativa prevista dalla direttiva UE; ha inoltre evidenziato che una dichiarazione di non voler chiedere asilo, se resa prima dell'informativa, non è giuridicamente significativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché l'art. 10-ter del d.lgs. 286/1998 impone un'informativa completa ed effettiva, da rendere a tutti gli stranieri condotti nei punti di crisi per soccorso e prima assistenza, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. Nel caso concreto il Giudice di pace aveva desunto l'avvenuta informazione dal solo foglio notizie, ma tale documento, secondo la Corte, non dimostrava né i tempi né le modalità dell'informativa, né la lingua usata, né l'eventuale presenza di interprete o mediatore culturale; inoltre una dichiarazione di non volere chiedere protezione, resa senza previa informazione, non può essere valorizzata. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'originario decreto di respingimento. Quanto alle spese, ha rilevato il regime del patrocinio a spese dello Stato e ha escluso una regolazione delle spese nel dispositivo, rinviandone la liquidazione al giudice competente secondo la disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato dalla parte ricorrente come norma violata in relazione al diritto di chiedere protezione internazionale
art. 10-ter, d.lgs. 286/1998
impone allo straniero un'informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito
art. 8, Direttiva 2013/32/UE
richiamato quale fonte sovranazionale dell'obbligo informativo da assicurare allo straniero
art. 117 Cost.
usato come parametro di conformità dell'interpretazione dell'art. 10-ter ai principi CEDU
art. 4 Protocollo 4 CEDU
evocato con riferimento alla giurisprudenza sul divieto di respingimenti collettivi
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
escluso come base per la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale
Massime di principio
- L'obbligo di informazione previsto per lo straniero trattenuto o condotto nei punti di crisi è un adempimento preliminare, completo ed effettivo: deve riguardare la possibilità di chiedere protezione internazionale e le altre opzioni previste dalla legge, e deve essere comprensibile per l'interessato.
- La semplice presenza di un foglio notizie o di dichiarazioni dell'interessato non basta, da sola, a provare l'assolvimento dell'obbligo informativo se non risultano tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore culturale.
- Una dichiarazione dello straniero incompatibile con la volontà di chiedere asilo non può essere valorizzata se non risulta che sia stata resa dopo una previa e compiuta informazione sui diritti e sulle procedure.
- In presenza di violazione dell'obbligo informativo sul diritto di accesso alla protezione internazionale, il decreto di respingimento può essere annullato senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Nel giudizio promosso da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale, la disciplina speciale sulla liquidazione delle spese e del compenso del difensore prevale sulla ordinaria condanna alle spese in favore dello Stato.
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