Sentenza del 29/05/2015 n. 853 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposta Registro - Identificazione - Assunzione come valore iniziale quello dichiarato o accertato per il precedente acquisto - Riferimento allo stesso immobile e non a porzione di esso - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643. Il valore iniziale deve essere quello dichiarato o definitivamente accertato per il precedente acquisto e deve riferirsi allo stesso identico compendio immobiliare oggetto del successivo trasferimento. Non è sufficiente il riferimento a una porzione diversa del bene, poiché la diversità dei cespiti esclude la continuità nella circolazione del medesimo immobile necessaria per una stima oggettiva dell'incremento di valore.
La decisione
Dal principio enunciato risulta che, per determinare correttamente l'incremento imponibile, occorre confrontare il valore finale dell'intero bene trasferito con il valore iniziale dichiarato o accertato per il precedente acquisto del medesimo compendio immobiliare. Il valore relativo a una sola porzione non può essere utilizzato come valore iniziale per l'intero bene, perché manca l'identità oggettiva tra i cespiti e, quindi, la continuità richiesta dalla normativa.
Norme richiamate
Art. 6, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
L'imponibile si determina assumendo come valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione e come valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto.
La norma impone di determinare l'incremento di valore mediante il confronto tra il valore finale e quello iniziale riferiti al medesimo bene. Il valore iniziale deve quindi riguardare lo stesso compendio immobiliare, non una porzione ontologicamente diversa.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'incremento di valore di un immobile, il valore storico deve riferirsi allo stesso bene oggetto del trasferimento successivo.
- Il valore relativo a una porzione immobiliare non può essere automaticamente esteso all'intero compendio, salvo che vi sia identità oggettiva e giuridica tra i beni confrontati.
- La continuità nella circolazione del medesimo cespite è essenziale per garantire una stima oggettiva e coerente dell'incremento imponibile.
- In caso di differenze tra il bene acquistato in precedenza e quello successivamente trasferito, l'amministrazione deve dimostrare la corrispondenza dei cespiti prima di utilizzare il precedente valore come base di calcolo.
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