Sentenza del 19/01/2021 n. 730 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza che ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ICI 2008 relativo al piano terra della villa, deducendo che l'accordo di separazione consensuale omologato aveva attribuito al marito un diritto reale esclusivo (di proprietà/abitazione) sul piano terra. Perciò la ricorrente sosteneva di essere priva di legittimazione passiva ICI per quella porzione, essendo il diritto reale riferibile esclusivamente al coniuge assegnatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso la valutazione della commissione tributaria regionale secondo cui l'accordo di separazione omologato non aveva costituito un diritto reale sul piano terra ma un diritto personale di godimento, lasciando in capo alla ricorrente la quota originaria di comproprietà pari al 50% sul cespite. Tale quota integra il presupposto impositivo ai fini ICI, dunque l'avviso di accertamento è legittimo. La Corte ha inoltre precisato che la normativa introdotta successivamente per l'IMU (art. 4 co. 5 d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012) non è applicabile all'ICI precedentemente vigente. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 504/1992 (ICI)
La norma individua i soggetti passivi dell'ICI: titolari di diritti reali di godimento o di proprietà. La Corte ha interpretato che l'assegnazione della casa coniugale che costituisce solo un diritto personale di godimento non rimuove la titolarità pro quota del diritto reale di proprietà e quindi non esclude l'obbligo tributario.
art. 1 d.l. 93/2008 conv. in l. 126/2008
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto la questione riferita all'applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 e non risolta favorevolmente alla ricorrente con riferimento a tale richiamo normativo.
art. 4, comma 5, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012 (IMU)
La Corte ha osservato che la disposizione attribuisce rilevanza alla reale natura dell'assegnazione della casa coniugale ai fini IMU, ma che tale norma è espressamente riferita all'IMU e non è applicabile all'ICI antecedente; pertanto non modifica la disciplina sostanziale del caso esaminato.
art. 1362 e ss. cod. civ. (interpretazione del negozio)
Riferimento alla regola di interpretazione dei negozi: la ricorrente sosteneva che l'accordo negoziale dovesse essere interpretato come attribuzione di diritti reali. La Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente interpretato l'accordo come attribuzione di un diritto personale di godimento e che la ricorrente non abbia indicato violazioni dei criteri legali di interpretazione.
art. 155 cod. civ.
Richiamato nelle argomentazioni relative alla differenza tra provvedimento giudiziale di assegnazione ex art.155 e accordo negoziale omologato; la Corte ha ritenuto irrilevante che l'assegnazione fosse negoziale omologata piuttosto che giudiziale, ove l'accordo abbia sostanzialmente lo stesso contenuto.
art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1 quater e 1 bis) e L. n. 228/2012
Norme processuali sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato e ha dato atto dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Un accordo di separazione omologato può avere ad effetti sostanziali la stessa natura di un provvedimento giudiziale, ma ciò non trasforma automaticamente un diritto personale di godimento in un diritto reale: occorre valutare il contenuto negoziale e la volontà delle parti come interpretata dal giudice di merito.
- Ai fini della tassazione (ICI), rimane soggetto passivo chi detiene un diritto reale di proprietà o di godimento; la mera attribuzione dell'uso o del godimento tramite accordo personale non elimina la quota di comproprietà, salvo che risulti costituito un diritto reale.
- La circostanza che due porzioni immobiliari siano censite separatamente (diversi subalterni) non impedisce che vi residui una comproprietà o che valgano regole di ripartizione della proprietà; la identificazione catastale non decide di per sé la natura dei diritti tra le parti.
- Norme successive che modificano la disciplina (es. regole sull'IMU) non si applicano retroattivamente per cambiare la qualificazione giuridica di situazioni impositive già regolate dall'ICI; occorre verificare il riferimento esplicito della norma al tributo interessato.
- Chi impugna deve indicare chiaramente e provare l'esistenza di un diritto reale attribuito dall'accordo; la semplice affermazione contraria alla valutazione del giudice del merito senza dedurre errori di diritto sui criteri interpretativi è spesso insufficiente in sede di cassazione.
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