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Sentenza

Sentenza n. 13522/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento - del Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria in data 19 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano", con il quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Liguria per gli anni 2015-2018, e (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 10.274,48 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sul sito istituzionale della Regione Liguria e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi inclusi i seguenti: Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14 agosto 2019 dell’A.S.L. 1 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21 agosto 2019 dell’A.S.L. 2 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23 agosto 2019 dell’A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22 agosto 2019 dell’A.S.L. 4 Sistema Sanitario Regione Liguria; Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 ter, commi 8 e 9, del Decreto Legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente il 24 luglio 2023: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari urgenti anche monocratiche, - di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; e per la contestuale richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Giustizia amministrativa202304581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di individuazione dell'importo dovuto a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti, compresi il decreto ministeriale sulle linee guida e gli atti di determinazione dei tetti di spesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto della Regione Liguria che le aveva imposto il pagamento di euro 10.274,48 a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa regionale sui dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità derivata degli atti per contrasto con gli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53, 77 e 117 Cost., con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento, tutela della proprietà, legittimo affidamento e certezza del diritto, nonché con il diritto dell'Unione europea e la CEDU. La ricorrente ha contestato la retroattività del meccanismo, l'incidenza su prezzi determinati mediante gare pubbliche, la possibile natura tributaria del prelievo, la violazione del divieto di imposte sulla cifra d'affari diverse dall'IVA, l'alterazione della concorrenza e degli equilibri contrattuali, la violazione delle direttive appalti e la possibile configurazione di aiuti di Stato. Ha inoltre dedotto vizi propri degli atti regionali e ministeriali, quali violazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, difetto di istruttoria, irragionevolezza, tardività, disparità di trattamento, errore nel computo dei servizi, difetto di trasparenza e motivazione e violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale. Con motivi aggiunti ha contestato anche l'art. 8 del d.l. 34/2023, nella parte in cui subordinava la riduzione dell'importo dovuto alla rinuncia al contenzioso, chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere versato la quota ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025 e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure sul meccanismo del payback e sulla legittimità costituzionale o unionale della relativa disciplina. Il Collegio ha rilevato che l'art. 7 del d.l. 95/2025 ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendano assolti mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con estinzione dell'obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giudiziarie. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento, sebbene non abbia prodotto le attestazioni amministrative richieste dalla norma. Poiché le amministrazioni non hanno contestato tale dichiarazione né insistito per una decisione di merito, il TAR ha ritenuto che la condotta processuale della società integrasse una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone un'integrale soddisfazione dell'interesse mediante un successivo comportamento o provvedimento della pubblica amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell'esito del giudizio e della disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene una situazione che rende non più utile la decisione sulla domanda; nel caso concreto, la dichiarazione della ricorrente e il pagamento della quota ridotta hanno fatto venir meno l'interesse alla pronuncia.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione può essere valutata dal giudice ai fini della dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].

    Il versamento della quota ridotta prevista dalla disposizione estingue l'obbligazione di payback relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse a tale obbligo; la norma collega inoltre alla verifica del versamento la cessazione dei giudizi pendenti.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la disciplina legislativa posta a fondamento del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, ma la sua legittimità non è stata esaminata per l'improcedibilità sopravvenuta.

  • art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È stato impugnato, con motivi aggiunti, nella parte relativa alla riduzione del payback condizionata alla rinuncia al contenzioso; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato oppure quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede che l'attività successiva della pubblica amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato, mentre la prima può derivare anche dalla mera inutilità pratica della pronuncia o dalla dichiarazione processuale del ricorrente.
  • Quando una disposizione sopravvenuta estingue l'obbligazione amministrativa controversa subordinatamente al pagamento di una quota ridotta e il ricorrente dichiara di avere effettuato tale pagamento, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche se non sono state prodotte le attestazioni amministrative previste dalla disciplina, qualora le amministrazioni non contestino il pagamento e non insistano per una decisione di merito.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione può essere valorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando la parte abbia formulato la richiesta di cessazione della materia del contendere, se dagli atti emerge piuttosto una sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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