Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4843/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Napoli del 18 novembre 2019, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme per equa riparazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori Pinto)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli, depositato il 18 novembre 2019 nel procedimento ex legge Pinto. Il decreto aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 3.785,97 in favore del primo ricorrente, euro 1.891,90 in favore del secondo, euro 1.643,95 in favore del terzo, euro 3.621,03 in favore del quarto ed euro 4.626,97 in favore del quinto. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il pagamento, effettuato nel dicembre 2025 dopo l’instaurazione del processo, a seguito dell’inserimento delle istanze nella piattaforma PintoPaga.

La decisione

Il TAR ha deciso la controversia secondo la ragione più liquida e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero, sebbene tardivamente e dopo l’introduzione del giudizio, ha integralmente adempiuto all’obbligo di pagamento derivante dal decreto della Corte d’Appello. In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il giudizio non aveva più un’utilità concreta per i ricorrenti. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso giustificasse una compensazione solo parziale: le spese, liquidate complessivamente in euro 2.000,00, sono state compensate per la metà e il Ministero è stato condannato al pagamento della restante metà, pari a euro 1.000,00 oltre accessori di legge, in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a far valere la mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso dai ricorrenti per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene un fatto che elimina l’utilità concreta della decisione, come l’integrale adempimento dell’obbligo controverso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo risultante dal titolo dopo la proposizione del ricorso fa venir meno l’utilità concreta della decisione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, giustifica la compensazione soltanto parziale delle spese e la condanna dell’amministrazione alla rifusione della quota residua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.