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Sentenza

Sentenza n. 14914/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura 1) del provvedimento di inidoneità notificato al ricorrente in data 05.03.2026, con cui è stata formalizzata l’esclusione dal Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri indetto con bando del 06.06.2025, nelle parti lesive per il ricorrente; 2) della deliberazione della Commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale, nella parte in cui ha formulato giudizio di inidoneità nei confronti del ricorrente; 3) della scheda di valutazione attitudinale stilata e della relazione psicologica, nelle parti lesive per il ricorrente; 4) di tutti i verbali e atti di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano giudizi di inidoneità del ricorrente; 5) della graduatoria di merito del Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri indetto con bando del 06.06.2025, pubblicata in data 14.04.2026 sul sito www.carabinieri.it/concorsi, e il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non include il ricorrente; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, lesivo per il ricorrente, e tra questi: a) gli atti di avvio del corso e di convocazione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b) ogni atto inerente lo scorrimento della detta graduatoria ove di interesse; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a rinnovare lo step procedurale poiché invalido per quanto esposto in narrativa; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202605501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché gli atti valutativi e la graduatoria nella parte in cui non include il candidato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale, deducendo quattro motivi: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per motivazione apparente e mancata motivazione rafforzata; eccesso di potere per contraddittorietà interna e difetto di istruttoria; violazione della lex specialis e dei criteri valutativi, con sviamento dal perimetro tecnico previsto dal bando; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., nonché di coerenza e proporzionalità. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la Commissione non avrebbe considerato adeguatamente gli esiti formalmente validi e rientranti nella normalità dei test MMPI-2 e BFQ-2, l'idoneità psichiatrica e la compatibilità nell'area cognitiva, né avrebbe indicato concreti indicatori clinici o specifiche ragioni giustificative dell'inidoneità nelle aree comportamentale e dell'assunzione di ruolo. Ha inoltre lamentato il mancato bilanciamento degli elementi emersi nel corso degli accertamenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il giudizio attitudinale concorsuale è stato qualificato come espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente incongruità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Nel caso concreto, la procedura risultava articolata in somministrazione e correzione dei test, esame del protocollo testologico, colloquio collegiale e giudizio definitivo, con il coinvolgimento di più professionalità. Il verbale del 5 marzo 2026 indicava specificamente, per l'area comportamentale, pensiero poco flessibile e stereotipato, maturità ancora in formazione, atteggiamento difeso, interferenze emotive, insufficiente consapevolezza delle proprie potenzialità e scarsa adattabilità; per l'assunzione di ruolo, esposizione poco chiara, informazioni imprecise sul futuro professionale e motivazione generica, idealistica e poco analizzata. Tali elementi, emersi dai test e confermati nel colloquio, sono stati ritenuti sufficienti a escludere il difetto di motivazione e di istruttoria e a escludere contraddizioni tra i diversi atti della procedura. L'idoneità psichiatrica e la compatibilità nell'area cognitiva non sono state ritenute decisive, poiché il giudizio attitudinale è autonomo rispetto a quello sanitario e ha carattere unitario e complessivo, riferendosi a tutte le aree del profilo attitudinale. Il principio di attualità rende inoltre irrilevanti precedenti giudizi di idoneità in altri concorsi o precedenti esperienze positive nelle Forze armate. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudizio di inidoneità è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante l'indicazione chiara e articolata degli elementi critici emersi dai test e dal colloquio, senza necessità di una motivazione rafforzata ulteriore.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendo i presupposti processuali e previo avviso alle parti, la controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità non sono risultati violati, poiché la valutazione è stata svolta secondo le norme tecniche, da una Commissione collegiale e con il concorso di più professionalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità attitudinale formulato nell'ambito di un concorso per l'accesso alle Forze di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidente incongruità, manifesta irragionevolezza, sviamento logico, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella della Commissione.
  • L'accertamento attitudinale non si esaurisce nella valutazione clinica, ma può riguardare complessivamente i profili caratteriali, comportamentali e psicosomatici del candidato, mediante test, questionari e colloquio, in funzione prognostica dell'idoneità allo svolgimento dei compiti propri del ruolo.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando individua in modo chiaro gli elementi critici emersi dai test e dal colloquio e li collega alle aree del profilo attitudinale richiesto, anche senza indicare specifici indicatori clinici di invalidazione.
  • Il giudizio attitudinale ha carattere unitario e complessivo: l'idoneità sanitaria o psichiatrica e la compatibilità in una singola area, quale quella cognitiva, non impediscono alla Commissione di formulare un giudizio negativo fondato sulle criticità riscontrate in altre aree del profilo.
  • Gli accertamenti attitudinali sono governati dal principio di attualità: l'esito deve riflettere la performance del candidato nella specifica procedura e nel momento in cui le prove sono svolte; precedenti giudizi positivi in altri concorsi o precedenti di servizio favorevoli non determinano automaticamente l'idoneità nella nuova selezione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e idoneità
RamiPubblico impiego e concorsiForze armate e forze di polizia
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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