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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Aosta

Oggetto :Imposta di registro . Avviso di liquidazione. - Atti riscossione - Obbligo registrazione - Esclusione - art. 1385 del codice civile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata esclusa: la caparra confirmatoria non è stata ritenuta soggetta a registrazione, poiché la sua natura risarcitoria e cautelare non integra il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni. L'avviso di liquidazione deve quindi essere annullato o comunque disapplicato nella parte relativa all'imposta richiesta sulla caparra confirmatoria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento a registrazione e, conseguentemente, all'imposta di registro, di una caparra confirmatoria prevista dall'art. 1385 del codice civile. Il ricorrente sosteneva che la caparra confirmatoria, avendo funzione prevalentemente risarcitoria e di garanzia dell'adempimento, non costituisse il corrispettivo di una prestazione di servizi né il prezzo di una cessione di beni e non fosse pertanto soggetta a registrazione come atto autonomo di riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 1385 del codice civile

    La caparra confirmatoria svolge una funzione di garanzia dell'adempimento e, in caso di inadempimento, può assolvere a una funzione risarcitoria o predeterminare le conseguenze economiche dell'inadempimento; non costituisce, di per sé, il corrispettivo di una prestazione.

  • Art. 29 del D.P.R. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    La norma è stata interpretata nel senso che gli atti e le somme aventi natura risarcitoria non sono assimilabili al corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi; pertanto, la caparra confirmatoria non è soggetta a registrazione per tale ragione.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma sia soggetta a imposta di registro occorre individuarne la funzione economica effettiva, distinguendo tra corrispettivo di un'operazione e somma avente natura risarcitoria, cauzionale o di garanzia.
  • La caparra confirmatoria, considerata nella sua funzione propria, non rappresenta il pagamento di una prestazione già resa né il prezzo di una cessione; pertanto non dovrebbe essere trattata automaticamente come corrispettivo imponibile.
  • La qualificazione fiscale dipende comunque dal contenuto concreto dell'atto: se la somma costituisce in realtà un acconto o un pagamento anticipato del prezzo, può ricevere un trattamento diverso dalla caparra confirmatoria genuina.
  • In presenza di un avviso di liquidazione, è necessario verificare sia la qualificazione civilistica della somma sia la specifica disposizione fiscale applicata dall'Amministrazione, poiché la sola denominazione contrattuale non è sempre decisiva.

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