Cassazione Penale, Ordinanza n. 29017/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva rideterminato la pena confermando nel resto la condanna di primo grado per induzione del pubblico ufficiale a commettere falsità ideologica e truffa aggravata. Con l'unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo che mancassero elementi probatori certi per ritenere fittizia l'attività di rivendita di auto usate. Ha inoltre introdotto in cassazione censure sull'assenza dell'elemento soggettivo. La Corte ha ritenuto tali doglianze meramente fattuali, dirette a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, e ha osservato che la questione del dolo era nuova, non essendo stata dedotta in appello secondo la sintesi riportata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sollevate miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non erano stati indicati specifici travisamenti di prova. Ha inoltre affermato che la doglianza sull'elemento soggettivo era inedita in cassazione e comunque la motivazione della Corte d'appello risultava immune da aporie logiche sul coefficiente soggettivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
Le questioni che involgono profili di merito non dedotte nei gradi precedenti non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
art. 609, comma 2, c.p.p.
combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.
In cassazione non sono ammissibili nuove censure su temi di merito non devoluti con l'appello.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile è disposta la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio né una lettura alternativa delle prove, se la censura non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali poste a base della decisione di merito.
- Le doglianze che investono l'apprezzamento del fatto e la valutazione della prova sono inammissibili quando si risolvono in mere contestazioni del ragionamento probatorio seguito dai giudici di merito.
- Le questioni relative all'elemento soggettivo, se non devolute nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione quando implicano valutazioni di merito.
- La motivazione della sentenza impugnata resiste al sindacato di legittimità se non presenta aporie logiche rilevanti, anche con riguardo alla ricostruzione del coefficiente psicologico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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