Cassazione Civile, Ordinanza n. 34621/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 alla società poi dichiarata fallita, utilizzando le forme della notifica presso la sede sociale e con affissione all'albo pretorio. La curatela del fallimento aveva impugnato l'atto sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo in sede di insinuazione al passivo e deducendo l'inopponibilità dell'accertamento perché non notificato al curatore, oltre alla carenza di motivazione dell'estratto di ruolo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che dopo la dichiarazione di fallimento l'atto dovesse essere notificato al curatore e che la notifica alla società in bonis fosse inefficace nei confronti della massa. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza d'appello; 2) violazione di norme processuali, fallimentari e tributarie, sostenendo che la notifica alla società fosse valida o comunque sanabile e che la conoscenza del fallimento dipendesse dagli adempimenti pubblicitari e dall'iscrizione della nomina del curatore nel registro delle imprese; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancata iscrizione della nomina del curatore, la validità della notifica presso la sede sociale e l'effetto sanante del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi: conoscenza del fallimento desunta dalle comunicazioni all'Agenzia e alla Camera di Commercio, necessità di notificare l'avviso al curatore per renderlo opponibile alla massa, e qualificazione della notifica alla società in bonis come effettuata a soggetto diverso e in luogo non riferibile alla procedura. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che dopo la dichiarazione di fallimento l'atto impositivo va notificato al curatore; la mancata notifica al curatore non determina una mera nullità sanabile, ma rende l'atto inopponibile alla procedura. Ha inoltre escluso rilievo alla tesi secondo cui gli effetti dipenderebbero dall'iscrizione della nomina del curatore nel registro delle imprese o dalla sola conoscenza effettiva, richiamando il principio per cui la sentenza di fallimento produce effetti con il deposito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formalmente prospettato come omesso esame di fatti decisivi ma in realtà diretto a censurare errores in iudicando. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; escluso l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
la notifica dell'avviso di accertamento effettuata presso la società fallita non basta a renderlo opponibile alla procedura se non viene effettuata anche al curatore; la norma speciale non esclude la necessità di rispettare la legittimazione processuale dell'organo fallimentare
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità della motivazione e della valutazione dei fatti, ma la censura è stata respinta
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; il motivo non è stato accolto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza
art. 19, comma 1, lett. a) e d), e comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della sentenza tributaria
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente nel perimetro delle censure d'appello
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di appello tributario
art. 156 c.p.c.
invocato per sostenere la sanatoria per raggiungimento dello scopo; la Corte ha ritenuto che il caso riguardasse l'inopponibilità alla massa e non una mera nullità sanabile
artt. 16, 17, 29, 43 e 48 r.d. n. 267/1942
richiamati dalla ricorrente in tema di effetti della dichiarazione di fallimento, pubblicità e legittimazione del curatore; la Corte ha ribadito che gli effetti del fallimento decorrono dal deposito della sentenza
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato dalla ricorrente come norma tributaria speciale in materia di notificazioni
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente nel sistema delle notifiche degli atti IVA
art. 21-octies l. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza del vizio formale
art. 29, comma 6, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo delle notificazioni tributare e fallimentari
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del primo motivo per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del secondo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del terzo motivo; la Corte ha escluso che ricorresse un omesso esame di fatto storico
art. 42 l.f.
richiamato per affermare che il fallimento determina spossessamento e inefficacia degli atti del fallito
art. 43 l.f.
richiamato per la perdita della legittimazione del fallito nei giudizi patrimoniali
art. 44 l.f.
richiamato per l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento
art. 133 c.p.c.
richiamato per individuare il momento di produzione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, coincidente con il deposito
art. 17 l.f.
richiamato in relazione agli adempimenti pubblicitari del fallimento, ritenuti non decisivi per il momento di produzione degli effetti della sentenza
art. 42 c.c.i.i.
citato come norma equivalente del nuovo codice della crisi sullo spossessamento del debitore
art. 43 c.c.i.i.
citato come norma equivalente sulla legittimazione processuale del debitore e del curatore
art. 44 c.c.i.i.
citato come norma equivalente sull'inefficacia degli atti compiuti dopo l'apertura della procedura
art. 16, secondo comma, l.f.
richiamato per affermare che la sentenza di fallimento produce effetti con la pubblicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa la sua applicabilità alle Amministrazioni dello Stato, per cui non è dovuto l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti impositivi relativi a crediti della procedura devono essere notificati anche al curatore per essere opponibili alla massa; la sola notifica alla società fallita in bonis non è sufficiente a produrre effetti nei confronti della procedura.
- La mancata notifica al curatore non integra una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, ma comporta l'inopponibilità dell'atto alla procedura fallimentare.
- Nel sistema fallimentare gli effetti della sentenza decorrono dal deposito in cancelleria, non dall'iscrizione della nomina del curatore nel registro delle imprese; gli adempimenti pubblicitari rilevano come conoscenza legale, ma non spostano il momento genetico degli effetti della pronuncia.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; se la logica della decisione è desumibile dal testo, la censura ex art. 132 c.p.c. è infondata.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non se si limita a contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.
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