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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34621/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 alla società poi dichiarata fallita, utilizzando le forme della notifica presso la sede sociale e con affissione all'albo pretorio. La curatela del fallimento aveva impugnato l'atto sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo in sede di insinuazione al passivo e deducendo l'inopponibilità dell'accertamento perché non notificato al curatore, oltre alla carenza di motivazione dell'estratto di ruolo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che dopo la dichiarazione di fallimento l'atto dovesse essere notificato al curatore e che la notifica alla società in bonis fosse inefficace nei confronti della massa. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) motivazione apparente e contraddittoria della sentenza d'appello; 2) violazione di norme processuali, fallimentari e tributarie, sostenendo che la notifica alla società fosse valida o comunque sanabile e che la conoscenza del fallimento dipendesse dagli adempimenti pubblicitari e dall'iscrizione della nomina del curatore nel registro delle imprese; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancata iscrizione della nomina del curatore, la validità della notifica presso la sede sociale e l'effetto sanante del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi: conoscenza del fallimento desunta dalle comunicazioni all'Agenzia e alla Camera di Commercio, necessità di notificare l'avviso al curatore per renderlo opponibile alla massa, e qualificazione della notifica alla società in bonis come effettuata a soggetto diverso e in luogo non riferibile alla procedura. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che dopo la dichiarazione di fallimento l'atto impositivo va notificato al curatore; la mancata notifica al curatore non determina una mera nullità sanabile, ma rende l'atto inopponibile alla procedura. Ha inoltre escluso rilievo alla tesi secondo cui gli effetti dipenderebbero dall'iscrizione della nomina del curatore nel registro delle imprese o dalla sola conoscenza effettiva, richiamando il principio per cui la sentenza di fallimento produce effetti con il deposito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché formalmente prospettato come omesso esame di fatti decisivi ma in realtà diretto a censurare errores in iudicando. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; escluso l'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    la notifica dell'avviso di accertamento effettuata presso la società fallita non basta a renderlo opponibile alla procedura se non viene effettuata anche al curatore; la norma speciale non esclude la necessità di rispettare la legittimazione processuale dell'organo fallimentare

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità della motivazione e della valutazione dei fatti, ma la censura è stata respinta

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; il motivo non è stato accolto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di motivazione della sentenza

  • art. 19, comma 1, lett. a) e d), e comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della sentenza tributaria

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente nel perimetro delle censure d'appello

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione al giudizio di appello tributario

  • art. 156 c.p.c.

    invocato per sostenere la sanatoria per raggiungimento dello scopo; la Corte ha ritenuto che il caso riguardasse l'inopponibilità alla massa e non una mera nullità sanabile

  • artt. 16, 17, 29, 43 e 48 r.d. n. 267/1942

    richiamati dalla ricorrente in tema di effetti della dichiarazione di fallimento, pubblicità e legittimazione del curatore; la Corte ha ribadito che gli effetti del fallimento decorrono dal deposito della sentenza

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato dalla ricorrente come norma tributaria speciale in materia di notificazioni

  • art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente nel sistema delle notifiche degli atti IVA

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza del vizio formale

  • art. 29, comma 6, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo delle notificazioni tributare e fallimentari

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del primo motivo per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del secondo motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base del terzo motivo; la Corte ha escluso che ricorresse un omesso esame di fatto storico

  • art. 42 l.f.

    richiamato per affermare che il fallimento determina spossessamento e inefficacia degli atti del fallito

  • art. 43 l.f.

    richiamato per la perdita della legittimazione del fallito nei giudizi patrimoniali

  • art. 44 l.f.

    richiamato per l'inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato per individuare il momento di produzione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, coincidente con il deposito

  • art. 17 l.f.

    richiamato in relazione agli adempimenti pubblicitari del fallimento, ritenuti non decisivi per il momento di produzione degli effetti della sentenza

  • art. 42 c.c.i.i.

    citato come norma equivalente del nuovo codice della crisi sullo spossessamento del debitore

  • art. 43 c.c.i.i.

    citato come norma equivalente sulla legittimazione processuale del debitore e del curatore

  • art. 44 c.c.i.i.

    citato come norma equivalente sull'inefficacia degli atti compiuti dopo l'apertura della procedura

  • art. 16, secondo comma, l.f.

    richiamato per affermare che la sentenza di fallimento produce effetti con la pubblicazione ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa la sua applicabilità alle Amministrazioni dello Stato, per cui non è dovuto l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, gli atti impositivi relativi a crediti della procedura devono essere notificati anche al curatore per essere opponibili alla massa; la sola notifica alla società fallita in bonis non è sufficiente a produrre effetti nei confronti della procedura.
  • La mancata notifica al curatore non integra una mera irregolarità sanabile per raggiungimento dello scopo, ma comporta l'inopponibilità dell'atto alla procedura fallimentare.
  • Nel sistema fallimentare gli effetti della sentenza decorrono dal deposito in cancelleria, non dall'iscrizione della nomina del curatore nel registro delle imprese; gli adempimenti pubblicitari rilevano come conoscenza legale, ma non spostano il momento genetico degli effetti della pronuncia.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; se la logica della decisione è desumibile dal testo, la censura ex art. 132 c.p.c. è infondata.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non se si limita a contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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