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Parere

Parere n. 862/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale S.p.A. contro la Regione Veneto e nei confronti dell’I.R.C.C.S. Ospedale Sacro Cuore Don Calabria per l’annullamento: a) in parte qua della delibera della Giunta regionale del Veneto del 5 luglio 2021 n. 925, avente ad oggetto i criteri e la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale nei confronti; b) nonché di ogni altro atto e provvedimento, ancorché non conosciuto ed anche istruttorio ad esso presupposto e/o connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione parziale della D.G.R. Veneto 5 luglio 2021, n. 925, recante i criteri e la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale degli erogatori privati accreditati.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente contesta la determinazione del proprio budget per l'assistenza specialistica ambulatoriale, sostenendo che il tetto assegnato per il triennio 2021-2023 sia inferiore a quello del 2019 e che l'abbattimento relativo, in particolare, alle prestazioni di radiologia e ai pacchetti di day service ambulatoriale sia stato disposto senza adeguata motivazione e soltanto nei suoi confronti, in asserita violazione degli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 32 e 97 Cost., del legittimo affidamento, delle precedenti deliberazioni e note regionali, dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990 e dei principi di parità di trattamento, correttezza istruttoria e motivazione. Sono inoltre dedotti un errore di calcolo nella valorizzazione delle prestazioni di radioterapia e la mancata considerazione del fatto che tali prestazioni afferirebbero a diversi budget, relativi alla specialistica ambulatoriale, all'attività oncologica e all'assistenza ospedaliera. La Regione ha sostenuto che l'errore materiale relativo al 2019 è stato corretto con decreto n. 75/2022; che le prestazioni di radioterapia appropriate, previa valutazione della Rete Oncologica Regionale, non concorrono al tetto ambulatoriale e sono remunerate mediante il finanziamento assegnato ad Azienda Zero; e che l'inclusione dei pacchetti di day service nel tetto ambulatoriale costituisce una diversa imputazione contabile, senza riduzione complessiva dei tetti per l'assistenza ospedaliera e ambulatoriale, salvo quanto indicato nella tabella D. Il Ministero della salute ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la ricorrente ha chiesto un'integrazione istruttoria, anche con riferimento alle prestazioni di radioterapia eseguite nel 2019 dall'operatore individuato come comparatore.

Il parere

La Sezione non ha definito il ricorso né in rito né nel merito, ritenendo l'affare non maturo per la decisione. Ha disposto un'integrazione della relazione istruttoria ministeriale, previa interlocuzione con la Regione Veneto e, se ritenuto, con l'Azienda ULSS 6 Euganea. Devono essere acquisiti: l'accordo contrattuale vigente nel periodo 2021-2023 tra la ricorrente e l'azienda sanitaria; l'eventuale clausola di salvaguardia prevista dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992; i criteri di definizione dei tetti di spesa, chiarendo se siano stati stabiliti per branca o per struttura; i criteri che hanno determinato il diverso tetto assegnato alla ricorrente rispetto all'altro operatore, corredati dalla documentazione sulle prestazioni di radioterapia eseguite da quest'ultimo nel 2019. Il Ministero dovrà depositare la relazione integrativa entro novanta giorni dalla comunicazione del parere e dovrà previamente parteciparla alle altre parti, assegnando loro un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni. Ogni questione in rito e nel merito è rimasta impregiudicata.

Osservazioni

Accordo contrattuale 2021-2023

Deve essere acquisito l'accordo contrattuale stipulato con la ricorrente per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con l'azienda sanitaria, vigente nel periodo di interesse.

Clausola di salvaguardia

Devono essere forniti chiarimenti circa la previsione, nell'accordo contrattuale, della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.

Criteri di definizione dei tetti di spesa

Devono essere chiariti i criteri utilizzati per la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2021-2023, specificando se siano stati fissati per branca o per struttura.

Differenza di budget tra operatori

Devono essere illustrati e documentati i criteri in base ai quali è stato determinato un tetto diverso per la ricorrente rispetto all'altro operatore indicato, con particolare riferimento alle prestazioni di radioterapia eseguite da quest'ultimo nell'anno 2019.

Contraddittorio sull'integrazione istruttoria

La relazione integrativa deve essere previamente partecipata alle altre parti, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La Sezione richiede di verificare se l'accordo contrattuale applicabile alla ricorrente contenesse la clausola di salvaguardia prevista dalla disposizione.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie e sulla determinazione dei tetti di spesa; il parere interlocutorio non ne definisce l'applicazione.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela della salute e all'asserita incidenza della riduzione dei tetti di spesa; la Sezione non si pronuncia sul merito della censura.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, anche con riferimento alla differenza di trattamento tra operatori; il parere non definisce la fondatezza della doglianza.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    È richiamato per contestare il difetto di motivazione della delibera regionale; la Sezione richiede ulteriori dati istruttori prima di pronunciarsi.

  • art. 15, comma 14, primo periodo, decreto-legge n. 95/2012

    La Regione lo richiama quale base del vincolo normativo relativo alla spesa complessiva per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato dalla ricorrente per sollecitare l'acquisizione officiosa della documentazione necessaria alla decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la decisione sulla legittimità dei tetti di spesa sanitaria dipende dalla ricostruzione dei criteri applicati e dal confronto tra il budget assegnato a operatori diversi, il Consiglio di Stato può disporre un'integrazione istruttoria prima di esaminare le questioni di rito e di merito.
  • La verifica della legittimità della determinazione dei budget degli erogatori privati accreditati richiede l'acquisizione dell'accordo contrattuale applicabile, inclusa l'eventuale clausola di salvaguardia prevista dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.
  • Quando l'amministrazione determina tetti di spesa differenziati, deve essere possibile ricostruire i criteri utilizzati e chiarire se il parametro di riferimento sia la singola branca assistenziale o la singola struttura erogatrice.
  • In presenza di una censura di disparità di trattamento tra strutture sanitarie, l'istruttoria deve consentire il confronto documentato delle prestazioni rilevanti e dei dati storici utilizzati per la determinazione dei rispettivi budget.
  • L'integrazione istruttoria nel procedimento relativo al ricorso straordinario deve essere partecipata alle parti, alle quali deve essere assegnato un termine per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Tetti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una casa di cura privata accreditata contro la Regione Veneto, con la partecipazione di un istituto concorrente, per l'annullamento parziale della D.G.R. 5 luglio 2021, n. 925. La deliberazione ha determinato i tetti di spesa per gli anni 2021-2023 relativi all'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata da strutture private accreditate.

Censure della ricorrente

La ricorrente contesta il budget assegnato per l'assistenza ambulatoriale, ritenendolo inferiore a quello del 2019. Secondo la prospettazione, la riduzione sarebbe giustificabile solo in parte dall'esclusione dal tetto delle prestazioni finanziate tramite Azienda Zero e avrebbe inciso in particolare sulle prestazioni di radiologia e sui pacchetti di day service ambulatoriale.

Sono dedotte, tra l'altro:

  • violazione degli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992;
  • violazione degli artt. 32 e 97 Cost.;
  • lesione del legittimo affidamento e della certezza del mantenimento dei volumi di attività;
  • violazione della disciplina regionale e dell'art. 3 della l. n. 241/1990;
  • disparità di trattamento rispetto a un altro operatore privato che eroga prestazioni di radioterapia;
  • errore di calcolo, erronei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

La ricorrente sostiene inoltre che la deliberazione non avrebbe considerato correttamente le prestazioni di radioterapia riconducibili a più ambiti di finanziamento, ossia specialistica ambulatoriale, attività oncologica e assistenza ospedaliera.

Difese dell'amministrazione e del controinteressato

Il Ministero della salute ha espresso valutazione negativa sul ricorso, richiamando le controdeduzioni della Regione Veneto e dell'I.R.C.C.S. indicato come controinteressato.

La Regione ha riferito che l'errore relativo alla remunerazione delle prestazioni di radioterapia del 2019 è stato corretto con decreto del Direttore generale dell'Area sanità e sociale n. 75 del 2022. Ha inoltre precisato che le prestazioni di radioterapia appropriate, previa valutazione della Rete Oncologica Regionale, non concorrono al tetto ambulatoriale e sono remunerate attraverso il finanziamento assegnato ad Azienda Zero.

Quanto al day service ambulatoriale, la Regione ha spiegato che la D.G.R. n. 925/2021 ha ricondotto i relativi pacchetti nel tetto dell'assistenza ambulatoriale, mentre in precedenza essi gravavano sul tetto dell'assistenza ospedaliera. Secondo la Regione, si tratterebbe di una diversa imputazione contabile, volta a semplificare i controlli e a migliorare la capacità di risposta al fabbisogno territoriale, senza una riduzione complessiva dei tetti, salvo quanto indicato nella tabella D.

L'I.R.C.S.S. ha contestato la propria qualità di controinteressato e ha sostenuto che i calcoli contenuti negli allegati A e B della D.G.R. n. 925/2021 siano sostanzialmente coerenti con i criteri del provvedimento.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l'affare non fosse ancora maturo per la decisione. Non ha quindi esaminato definitivamente né le questioni processuali né le censure di merito.

È stata disposta un'integrazione della relazione istruttoria ministeriale, previa interlocuzione con la Regione Veneto e, se ritenuto necessario, con l'Azienda ULSS 6 Euganea. L'integrazione deve riguardare:

  • l'accordo contrattuale vigente tra la ricorrente e l'azienda sanitaria nel periodo 2021-2023;
  • l'eventuale clausola di salvaguardia prevista dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992;
  • i criteri di determinazione dei tetti, con precisazione della loro eventuale articolazione per branca o per struttura;
  • i criteri che hanno determinato il diverso tetto assegnato alla ricorrente rispetto all'altro operatore;
  • la documentazione relativa alle prestazioni di radioterapia eseguite dall'altro operatore nel 2019.

Termini e partecipazione delle parti

Il Ministero della salute deve trasmettere la relazione integrativa entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del parere. Prima della trasmissione, la relazione deve essere partecipata alle altre parti, alle quali deve essere assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. Il Consiglio di Stato ha disposto gli incombenti istruttori senza anticipare alcuna valutazione sull'ammissibilità, sulla procedibilità o sulla fondatezza del ricorso. La decisione definitiva resta subordinata all'acquisizione e al contraddittorio sulla documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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