Sentenza n. 155/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del permesso di costruire” n° 24 prot. 9648 emessa dal Comune di Pescina in data 21.09.2021 e notificata in data 22.09.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'immobile fosse preesistente al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, e che pertanto la sua realizzazione non richiedesse titolo edilizio. A sostegno ha prodotto una cartografia comunale, una scrittura privata del 20 agosto 1963 relativa a una porzione di suolo con annesso fienile, una fotografia aerea del 1965 e documentazione relativa a lavori di ristrutturazione oggetto di SCIA in sanatoria. Il fabbricato, tuttavia, risultava costituito da una struttura portante in ferro, tamponata con blocchi, coperta con pannelli in lamiera, avente rilevanti dimensioni e un muro di sostegno in cemento armato; secondo il TAR tale configurazione integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La controversia si è concentrata sull'insufficienza della prova della preesistenza dell'opera, nella sua attuale conformazione, al 1° settembre 1967.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'opera, per caratteristiche e dimensioni, costituisse una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e che l'ordinanza di demolizione fosse riconducibile alla disciplina dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. L'onere di provare la preesistenza dell'immobile al 1° settembre 1967 gravava sul privato, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, in applicazione del criterio di vicinanza della prova e dell'art. 64 c.p.a., oltre che dell'art. 2697 c.c. La prova avrebbe dovuto essere rigorosa, fondata su elementi oggettivi, certi e univoci. La documentazione prodotta non ha raggiunto tale soglia: le fotografie, di difficile lettura, non dimostravano la preesistenza della struttura nella conformazione attuale; la scrittura privata del 1963 attestava soltanto il trasferimento di una porzione di suolo con un annesso fienile, senza descrivere il manufatto né consentire di identificarlo con l'edificio attuale. La documentazione relativa alla successiva ristrutturazione e alla SCIA in sanatoria non ha superato tale carenza probatoria. Il Comune non si è costituito; pertanto il TAR ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'ordinanza di demolizione per interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il fabbricato, qualificato come nuova costruzione, è stato ritenuto soggetto al regime del permesso di costruire.
art. 64, comma 1, c.p.a.
L'onere della prova della preesistenza dell'opera grava sul privato secondo il criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi di prova.
art. 64, ultimo comma, c.p.a.
Le prove sono valutate dal giudice secondo prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La data di realizzazione dell'immobile costituisce fatto costitutivo della pretesa azionata e deve essere provata da chi la deduce.
legge 6 agosto 1967, n. 765
Il 1° settembre 1967 è assunto quale momento di entrata in vigore della disciplina rilevante ai fini della necessità del titolo edilizio per l'opera controversa.
Massime di principio
- Quando il proprietario invoca la preesistenza di un manufatto al 1° settembre 1967 per escludere la necessità del titolo edilizio, deve fornire una prova rigorosa, certa, univoca e fondata su elementi oggettivi.
- La data di realizzazione dell'immobile costituisce fatto costitutivo della pretesa diretta a contestare l'abusività dell'opera; il relativo onere probatorio grava sul privato che invoca la preesistenza.
- Fotografie non chiaramente leggibili e documenti negoziali che menzionano genericamente un terreno o un annesso fienile, senza descrivere il manufatto e senza consentirne l'identificazione con l'edificio attuale, non dimostrano la preesistenza dell'opera nella sua attuale conformazione.
- Un manufatto caratterizzato da struttura portante, tamponamenti, copertura e opere di sostegno di significativa consistenza può essere qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; la successiva ristrutturazione o presentazione di una SCIA in sanatoria non prova, di per sé, la legittimità originaria della costruzione.
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